Cassazione Civile, Ordinanza n. 27086/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione del decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, poiché l’attivo fallimentare trasferito all’assuntore era di valore inferiore ai debiti accollati, la base imponibile dovesse essere commisurata all’ammontare dei debiti assunti, applicando l’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e il criterio dell’art. 21, comma 2, del medesimo decreto. La contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo invece che dovesse applicarsi l’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, che esclude da imposta gli accolli di debiti e oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni. CTP e CTR hanno accolto la tesi della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 131/1986 ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma senza confrontare adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità consolidata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità perché l’Amministrazione non si era confrontata con la ratio decidendi della CTR né con l’orientamento consolidato della Cassazione, limitandosi a ribadire la correttezza della propria impostazione. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale per gli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, ma, quanto alla connessione tra trasferimento dei beni e accollo dei debiti, trova applicazione l’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, con esclusione dall’imposta degli accolli collegati e contestuali. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché l’Amministrazione è difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
invocato dall’Agenzia per assoggettare a imposta il decreto di omologa del concordato fallimentare come atto avente contenuto patrimoniale; la Corte richiama però che, secondo la giurisprudenza consolidata, il provvedimento è tassato in misura proporzionale per gli effetti traslativi, ma la base imponibile non si determina nei termini prospettati dalla ricorrente quando ricorre un accollo contestuale e collegato.
art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato dall’Agenzia per sostenere che, in presenza di più disposizioni collegate, debba essere tassata la sola disposizione più onerosa; la Corte non accoglie questa impostazione e ribadisce la diversa applicazione del comma 3 per gli accolli collegati e contestuali.
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni"
la Corte vi applica direttamente la fattispecie dell’assunzione dei debiti nel concordato fallimentare con terzo assuntore, qualificando l’accollo come non soggetto a imposta se collegato e contestuale al trasferimento dei beni.
art. 43, comma 1, lett. e), d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
menzionato dall’Agenzia per la determinazione della base imponibile in relazione all’ammontare cumulativo delle passività accollate; la Corte esclude che gli obblighi dell’assuntore possano essere assimilati al prezzo dei beni trasferiti.
art. 43, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
richiamato per sostenere che il prezzo del trasferimento coinciderebbe con i debiti accollati; la Corte nega tale assimilazione, affermando che i debiti diminuiscono intrinsecamente il valore dei beni trasferiti e non costituiscono il corrispettivo del trasferimento.
art. 124 R.D. 16 marzo 1942 n. 267
richiamato per qualificare il concordato fallimentare come istituto non contrattuale, i cui effetti derivano dalla legge e dall’omologazione, non dalla mera volontà delle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel principio di diritto sulla specificità del ricorso per cassazione: il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e con la giurisprudenza pertinente.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
utilizzato come parametro per ritenere inammissibile il motivo che, ove la decisione sia conforme alla giurisprudenza consolidata, non offra argomenti per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione per la ricorrente, essendo un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, il motivo è inammissibile per difetto di specificità se non confronta la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità pertinente e, quando la decisione sia conforme a un orientamento consolidato, non offre argomenti per mutarlo.
- In materia di imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore è assoggettato a tassazione proporzionale per i suoi effetti immediatamente traslativi; tuttavia, gli accolli di debiti e oneri che siano collegati e contestuali al trasferimento non costituiscono autonoma base imponibile quando ricadono nell’art. 21, comma 3, d.P.R. n. 131/1986.
- Nel concordato fallimentare, l’assunzione dei debiti da parte del terzo assuntore non va automaticamente assimilata al prezzo dei beni trasferiti: i debiti accollati incidono piuttosto sul valore intrinseco dei beni oggetto di trasferimento.
- Il concordato fallimentare non ha natura contrattuale in senso proprio, perché i suoi effetti discendono dalla legge e dall’omologazione, che si sovrappone agli accordi tra le parti e li assorbe.
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