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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31494/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato quindi superato il giudizio di merito della Corte di appello, che rimane confermato nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 dicembre 2024. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi: con il primo si censurava l'omesso riconoscimento di una causa di non punibilità, deducendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la punibilità del fatto; con il secondo si contestava il trattamento della recidiva, assumendo la presenza di un presunto automatismo applicativo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione di appello: quanto al primo, perché non veniva efficacemente confutato il rilievo della Corte d'appello sulla sussistenza di due precedenti specifici idonei a dimostrare l'abitualità del comportamento delittuoso; quanto al secondo, perché la Corte territoriale non aveva applicato un automatismo, ma aveva valorizzato sia i due precedenti reati di evasione sia i ravvicinati reati in materia di stupefacenti, elementi ritenuti espressivi di maggiore pericolosità sociale.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non riconoscibile in concreto perché la Corte di appello aveva valorizzato due precedenti specifici idonei a escludere la particolare tenuità del fatto in ragione dell'abitualità del comportamento.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente apprezzata dalla Corte territoriale in base a precedenti specifici e a ulteriori reati ravvicinati, senza automatismi, come indice di maggiore pericolosità sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare in modo generico l'erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità, senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati nella motivazione di merito, in particolare con i precedenti che escludono la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, la presenza di precedenti specifici può essere valutata quale indice di abitualità del comportamento delittuoso e quindi di ostacolo al riconoscimento della causa di non punibilità.
  • La recidiva non richiede un'applicazione automatica: il giudice può desumerla da un complesso di precedenti e condotte pregresse, valorizzando anche reati ravvicinati tra loro per inferire una maggiore pericolosità sociale.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un preteso automatismo nella valutazione della recidiva, senza misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito, è generico e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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