Sentenza n. 4342/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. rep. CT/2643/2023 del 04/12/2023 e n. prot. CT/147873/2023 del 04/12/2023, notificata in data 18/01/2024, avente ad oggetto: “Ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in Treviglio 38 (art.15 L.R. Lazio n. 15/08). Fasc. n. 20/2022 – Pos. Siae n. 2022/53”; - nonché di ogni altro atto a detto provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione a rimuovere o demolire un’opera abusiva, con indicazione dell’area acquisibile al patrimonio comunale in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione deducendo: violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001, 14 e 15 della l.r. Lazio n. 15/2008 e 7 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, lesione del legittimo affidamento e delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento o, comunque, per l’inefficacia della comunicazione risalente al 2014; illegittima e immotivata determinazione in 982 mq dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di mancata demolizione; sanabilità dell’immobile alla luce del piano particolareggiato, dell’art. 16 della l.r. Lazio n. 28/1980 e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore; nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione quanto alle ragioni di interesse pubblico giustificative della demolizione, considerato il decorso di circa vent’anni dalla realizzazione dell’abuso e il conseguente affidamento della società. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo integralmente demolito le opere oggetto dei provvedimenti impugnati mediante CILA e comunicazione di collaudo e fine lavori.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che il ricorrente può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il venir meno dell’interesse alla decisione. A fronte di una dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni applicabili, senza ulteriore interpretazione esplicita.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’ordine di demolizione, ma non esaminato nel merito dal giudice.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamato quale base dell’ingiunzione di demolizione, ma non esaminato nel merito.
art. 14, comma 2, l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell’atto, senza decisione di merito.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato quale fondamento della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non esaminata per l’improcedibilità.
art. 16 l.r. Lazio n. 28/1980
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanabilità dell’immobile, questione non esaminata.
art. 17 l.r. Lazio n. 28/1980
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanabilità dell’immobile, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare il venir meno del proprio interesse alla decisione.
- Quando la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è univoca e proviene dalla parte che ha proposto l’azione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, una volta che quest’ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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