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Sentenza

Sentenza n. 5139/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 2347/2024 del 13 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali.

Giustizia amministrativa202505481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza al giudicato civile relativo al pagamento delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori di spese)

Prevale il privato

La controversia

Gli avvocati ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nella parte relativa al pagamento delle spese processuali. Nel corso del giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha provveduto al pagamento, come comprovato dalla documentazione contabile depositata in giudizio, e la sentenza azionata risultava passata in giudicato. La difesa dei ricorrenti ha quindi formulato istanza di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché l’amministrazione resistente ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante il pagamento delle spese processuali durante il giudizio. Il pagamento sopravvenuto non ha escluso la condanna alle spese del giudizio amministrativo: poiché al momento della sua instaurazione sussistevano i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, liquidandole in € 600,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta.
  • Il pagamento sopravvenuto effettuato dall’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna alle spese processuali, qualora al momento della proposizione del ricorso sussistessero i presupposti per il suo accoglimento; in tal caso le spese possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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