Cassazione Penale, Sentenza n. 31470/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per ricettazione sostenendo, tra l'altro, la violazione di legge (richiamando l'art. 420-bis) per mancata conoscenza del processo: pur essendo difeso (avvocato di ufficio sia in primo che in secondo grado), non avrebbe ricevuto la notifica di avvio del processo e quindi non avrebbe potuto esercitare il diritto di difesa. Inoltre si censurava la motivazione in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio come carente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dal controllo documentale è emersa l'assenza della prova della ricezione della raccomandata contenente il decreto di citazione per l'udienza del 17/09/2019 (art. 157, comma 8 c.p.p.). Essendo mancata la prova della notifica del primo decreto di citazione e non essendoci elementi che dimostrassero una consapevole rinuncia del ricorrente a partecipare al processo, le dichiarazioni di assenza in primo grado e in appello sono illegittime. Perciò le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) sono state annullate senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020
Richiama la celebrazione del procedimento in Cassazione con contraddittorio scritto; usato per motivare la procedura seguita nella decisione
art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Norma sulla notifica del decreto di citazione: la Corte ha verificato la mancata prova della ricezione della raccomandata prevista da questa norma e ne ha dedotto la nullità della dichiarazione di irreperibilità
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di elezione o dichiarazione di domicilio, se l'imputato è irreperibile la notifica deve essere effettuata al difensore; è stato rilevato che la procedura seguita non era conforme a questa previsione
art. 420-bis (richiamato dal ricorrente)
Richiamato nel motivo di ricorso come vizio formale consistente nella lesione del diritto di difesa per mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto fondata la censura procedurale connessa alla mancata notifica
Giurisprudenza: Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022 (Rv. 282848-02)
Richiamata per il principio che, quando è stato eletto domicilio, la notifica in caso di irreperibilità deve essere fatta al difensore e non tramite la procedura dell'art. 157, comma 8
Massime di principio
- La mancanza della prova della notifica del primo atto di citazione invalida la dichiarazione di irreperibilità e rende illegittima la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato, salvo che non risulti una consapevole e valida rinuncia alla partecipazione.
- Se l'imputato ha eletto o dichiarato un domicilio o un difensore, le notifiche devono seguire la modalità prevista dall'art. 161 c.p.p.: in caso di irreperibilità vanno notificate al difensore; il mancato rispetto di tale regola può determinare l'annullamento delle sentenze.
- Il giudice di legittimità può esaminare d'ufficio e valutare la carenza di prova delle notifiche quando il vizio di procedimento è allegato nel ricorso, con possibile annullamento senza rinvio se l'assenza di notificazione impedisce di accertare la regolarità del contraddittorio.
- La parte resistente (Procura/Corte d'appello) ha l'onere, in presenza di contestazioni sulla regolarità delle notifiche, di esibire la prova della corretta notifica; l'impossibilità di ciò avvantaggia il ricorrente.
- In situazioni analoghe la strategia difensiva deve prevedere la verifica formale delle ricevute di notifica e, se mancanti, far valere l'invalidità delle dichiarazioni di irreperibilità e la nullità delle successive decisioni adottate in assenza.
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