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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19331 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento Tarsu relativo agli anni 2001-2005, sostenendo principalmente di non averlo ricevuto o conosciuto tempestivamente, l’erroneità della pretesa tributaria e l’illegittimità del diniego comunale alle istanze di autotutela. Deduceva inoltre vizi nella motivazione dei dinieghi, violazione del principio di affidamento e illegittima applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, l’avviso di accertamento non era stato impugnato entro il termine perentorio di 60 giorni e anche la successiva cartella esattoriale non era stata tempestivamente contestata.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di autotutela; la CTR Abruzzo aveva confermato tale decisione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, rilevando che le censure riguardavano sostanzialmente la pretesa tributaria ormai definitiva e non specifici vizi del diniego di autotutela. Il rifiuto di annullare in autotutela un atto impositivo definitivo non può essere utilizzato per riaprire i termini di impugnazione né per ottenere un nuovo giudizio sulla fondatezza dell’imposta. La società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e spese forfettarie, nonché al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    termine di 60 giorni per l’impugnazione degli atti tributari

    Il mancato rispetto del termine perentorio rende definitivo l’avviso di accertamento, impedendo di contestarne successivamente la legittimità mediante un ricorso contro il diniego di autotutela.

  • D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, convertito dalla L. n. 656 del 1994

    Disciplina il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria, che ha natura discrezionale e non costituisce un rimedio sostitutivo dell’impugnazione dell’atto impositivo.

  • D.M. 11 febbraio 1997, n. 37

    Individua regole e presupposti per l’esercizio dell’autotutela, senza trasformarla in uno strumento per riaprire controversie relative ad atti ormai definitivi.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1

    Riguarda gli obblighi di informazione e collaborazione dell’amministrazione, ma non elimina l’onere del contribuente di impugnare tempestivamente l’atto impositivo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Impone la motivazione degli atti dell’amministrazione tributaria; eventuali contestazioni sulla motivazione devono però essere rivolte tempestivamente contro l’atto impositivo, non contro un successivo diniego di autotutela quando l’atto è ormai definitivo.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2

    Tutela il legittimo affidamento e la buona fede nei rapporti tributari, ma tali principi non dispensano il contribuente dal rispetto dei termini processuali per impugnare l’accertamento.

  • Art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte; fuori da ipotesi speciali, la rinuncia può comportare la condanna del rinunciante alle spese.

  • Art. 390 c.p.c.

    Disciplina le modalità della rinuncia al ricorso per cassazione e consente che essa produca effetti processuali indipendentemente dall’accettazione della controparte.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario deve essere impugnato entro il termine previsto dalla legge; se il termine decorre senza ricorso, l’atto diventa definitivo e può costituire titolo per la riscossione.
  • L’istanza di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare l’accertamento o la cartella e non può essere utilizzata come rimedio alternativo all’impugnazione giudiziale tempestiva.
  • Contro il diniego di autotutela il giudice può esaminare soltanto eventuali vizi propri del rifiuto o la presenza di ragioni di interesse generale che impongano il riesame, non la fondatezza dell’atto tributario ormai definitivo.
  • Le contestazioni relative a notifica, presupposto dell’imposta, sanzioni, interessi o motivazione devono essere fatte valere contro l’atto impositivo o, nei casi ammessi, contro la cartella mediante impugnazione tempestiva.
  • Il principio di legittimo affidamento e l’eventuale comportamento collaborativo dell’amministrazione non esonerano il contribuente dal rispetto dei termini processuali.
  • Le doglianze in cassazione devono confrontarsi con tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione; se una ratio decisiva rimane incontestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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