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Sentenza

Sentenza n. 4027/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento ricorso introduttivo: a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; d) dell’Accordo del 7.11.2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) del Decreto Assessoriale n. 1247/2022 del 13.12.2022 dell’Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.”, di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Siciliana con le quali è stato individuato e certificato il fatturato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agilent Technologies Italia S.p.A. il 26/10/2023: del Decreto Assessoriale n. 741/2023 del 21 luglio 2023 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” e relativi allegati, come modificato con Decreto Assessoriale del medesimo Dipartimento n. 860 del 12 settembre 2023, i quali hanno sostituito i precedenti di cui al Decreto Assessoriale n. 1248/2022, già impugnato con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202301084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti delle Conferenze Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali concernenti il payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i successivi provvedimenti regionali di aggiornamento della quota dovuta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti statali e regionali con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sono state adottate le linee guida per il ripiano e sono state individuate le somme poste a carico delle imprese fornitrici, nonché degli atti presupposti e delle deliberazioni delle aziende sanitarie relative alla certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i successivi provvedimenti regionali di aggiornamento della quota payback. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha depositato attestazioni del pagamento alla Regione Siciliana delle somme dovute nella misura ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, dichiarando così la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento nella misura ridotta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Il Collegio ha tuttavia escluso la cessazione della materia del contendere, poiché tale esito presupporrebbe un evento satisfattivo della pretesa azionata, quale l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento, invece, non ha soddisfatto la domanda demolitoria, che era stata proposta per evitare qualsiasi pagamento, ma ha reso comunque inutilmente proseguibile il giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamata quale base dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; nel giudizio esaminato ha determinato il venir meno dell'interesse alla pronuncia, senza però soddisfare la domanda originaria di annullamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per dare alle parti l'avviso della possibile diversa qualificazione dell'esito processuale, dall'invocata cessazione della materia del contendere all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il pagamento volontario dell'obbligazione oggetto del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, anche se non costituisce un evento satisfattivo della domanda di annullamento.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata, ad esempio mediante l'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato; il mero pagamento dell'importo contestato non soddisfa una domanda demolitoria proposta per evitare qualsiasi pagamento.
  • Quando un fatto sopravvenuto elimina l'utilità concreta della sentenza ma non soddisfa la pretesa dedotta, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione dell'obbligazione prevista dalla legge a seguito del pagamento di una quota ridotta e la preclusione di ulteriori azioni connesse all'obbligo di pagamento possono rendere inutilmente proseguibile il giudizio di annullamento dei provvedimenti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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