Cassazione Penale, Ordinanza n. 16878/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato l'accesso alla detenzione domiciliare per la presenza di un reato ostativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il condannato impugnava l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato manifestamente inammissibile la sua richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, ritenendo la sussistenza di un delitto ostativo. Con il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che la motivazione fosse errata perché l'omicidio aggravato da lui commesso non rientrerebbe tra i reati per i quali opera la preclusione richiamata nel provvedimento. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il giudice di merito si era conformato alla giurisprudenza secondo cui la condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen. ostacola la concessione della detenzione domiciliare, senza che rilevi l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, poiché il rinvio operato dalla disciplina delle misure alternative riguarda tutti i reati contemplati dall'art. 4-bis senza distinguere tra le relative fasce.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
È richiamato come norma che individua reati ostativi rilevanti ai fini dell'accesso alle misure alternative; il suo rinvio opera per tutti i reati in esso contemplati, senza distinguere tra fasce di disciplina.
art. 47 ord. pen.
Il rinvio all'art. 4-bis comporta l'applicazione della preclusione alla detenzione domiciliare per tutti i reati ivi previsti.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, la presenza di una condanna per un reato rientrante nell'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare.
- Ai fini della preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare non assume rilievo l'assenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, quando il reato sia comunque compreso nell'elenco dell'art. 4-bis ord. pen.
- Il rinvio normativo all'art. 4-bis ord. pen. effettuato dalla disciplina delle misure alternative deve essere interpretato in modo estensivo quanto all'ambito dei reati ostativi, senza importare distinzioni interne tra fasce di appartenenza.
- In sede di legittimità, non sono ammissibili censure che contestino una declaratoria di inammissibilità fondata su un corretto e conforme orientamento giurisprudenziale, quando la doglianza riproponga una questione non consentita in quella sede.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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