Sentenza n. 6490/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del 31.01.2023 notificato il 21.02.2023di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ( K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'elisione dell'interesse alla definizione della controversia, dichiarando estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 31 gennaio 2023, notificato il 21 febbraio 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato al Ministero dell'Interno. L'amministrazione resistente non si è opposta alla rinuncia né alla richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione al giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della rinuncia al ricorso e dell'estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente, in assenza di opposizione, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, prendendo atto dell'elisione dell'interesse alla definizione della causa.
- Quando entrambe le parti formulano o accettano una richiesta di compensazione delle spese di lite, il giudice può disporre la compensazione in assenza di ragioni ostative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →