Sentenza n. 786/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 253/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, sezione lavoro, pubblicata il 21.10.2025 nel procedimento avente rg 552/2024 non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 22.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali alla sentenza del Tribunale di Macerata, sezione lavoro, n. 253/2025, non appellata, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Macerata e ordinando all'Amministrazione di darvi integrale esecuzione, salvo che le somme siano state eventualmente già corrisposte. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile alla ricorrente.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione rende procedibile il ricorso per ottemperanza volto all'esecuzione della condanna pecuniaria.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, compresa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato notificato e non eseguito, l'Amministrazione che si costituisca soltanto formalmente e non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa non può impedire l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato, facendo salvo quanto eventualmente già corrisposto dall'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e all'istanza del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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