Cassazione Penale, Sentenza n. 33838/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la determinazione della durata delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa) fissata in otto anni ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare, ritenendola eccessiva alla luce della pena principale pattuita (4 anni e 6 mesi, orientata verso il minimo edittale) e lamentando la mancanza di adeguata motivazione che giustifichi l'avvicinamento al massimo edittale di dieci anni
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perche' la censura mira a ottenere una rivalutazione in fatto della congruità del trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato esaurientemente la scelta della durata delle pene accessorie, ancorandola alla gravità complessiva della condotta e a fattori concreti quali il numero di anni tra la manifestazione del dissesto e la dichiarazione di fallimento, l'entità dello stato passivo e la molteplicità delle condotte distrattive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e ss., c.p.p.
Riferimento al patteggiamento; la sentenza è stata emessa nel quadro dell'accordo di giudizio e l'applicabilità delle pene accessorie va adeguatamente motivata anche nelle vicende di patteggiamento
art. 216 legge fallimentare
Norma che prevede le pene accessorie per i reati fallimentari; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'inabilitazione e dell'incapacità per la durata fissata dal giudice di merito in relazione alla gravità della condotta
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento circa le pene accessorie; la Corte ha richiamato i criteri di ammissibilità e il campo di sindacabilità
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (art. 132) e attenuanti/agggravanti (art. 133); la Corte richiede che la durata delle pene accessorie sia motivata con riferimento a questi criteri, in particolare valutando la funzione preventiva e interdittiva e la gravità della condotta
art. 616 c.p.p.
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso; applicata per sanzionare l'impugnazione evidentemente infondata
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata come principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione può comportare l'applicazione di sanzioni verso la parte impugnante per colpa nella presentazione del gravame
Massime di principio
- Nei patteggiamenti il sindacato di legittimità in Cassazione sulle pene accessorie è limitato: è ammessa la censura quando vi sia carenza o manifesta illogicità della motivazione, ma non per ottenere una rivalutazione del merito della congruità della pena
- Il giudice che applica pene accessorie deve motivare in concreto la durata sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., tenendo presente la funzione preventiva e interdittiva e la gravità della condotta
- La mera apparente sproporzione tra pena principale e durata delle pene accessorie non è di per sé sufficiente a fondare l'annullamento se il giudice ha fornito specifiche ragioni collegandole agli elementi del fatto
- Un ricorso manifestamente infondato o che eccede i limiti di sindacabilità può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a pagare spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.)
- Nelle impugnazioni concernenti la determinazione delle pene accessorie bisogna puntare su vizi formali o di motivazione specifici (assenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, inosservanza dei criteri legali), perché la Corte non riesamina apprezzamenti di fatto correttamente motivati
- Nel valutare la durata delle pene accessorie per reati fallimentari è corretto considerare elementi quali il tempo intercorso tra dissesto e dichiarazione di fallimento, l'entità del passivo e la molteplicità e rilevanza delle condotte distrattive
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