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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25953/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la condanna anche per il reato di danneggiamento, che il ricorrente riteneva assorbito nel furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, comma 1, n. 2 c.p.); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), in ragione del basso valore dell'oggetto sottratto; 3) censura sulla valutazione della prova identificativa (videoriprese, perizia antropometrica e annotazioni di polizia) deducendo travisamento e motivazione illogica, con richiesta di revisione della valutazione probatoria che aveva portato al riconoscimento dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: il reato di danneggiamento è stato ritenuto assorbito nel furto aggravato quando la violenza sulle cose (la forzatura della portiera) è funzionale all'esecuzione del furto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di danneggiamento e la pena è stata rideterminata escludendo la quota corrispondente (2 mesi di reclusione e 200 euro di multa). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: in particolare il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62,1,n.4 è stato ritenuto infondato perché va valutato il complesso dei danni patrimoniali causati, non solo il valore dell'oggetto; la censura sulla valutazione della prova identificativa è stata giudicata generica e improponibile in cassazione, soprattutto considerando che la condanna era stata pronunciata in rito abbreviato sugli atti e con riconoscimento operato dagli operanti. Conseguentemente il trattamento sanzionatorio finale è stato determinato in anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 600 di multa (rideterminazione operata sottraendo la quota assorbita dalla pena già ridotta per il rito).

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.

    Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose assorbe il reato di danneggiamento quando la violenza sulle cose è funzionale all'esecuzione del furto; in tal caso non opera concorso di reati.

  • art. 62 cod. pen.

    art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità non si valuta solo sul valore economico dell'oggetto sottratto ma sul complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa e riconducibili al fatto illecito; pertanto il mero basso valore dell'oggetto può essere insufficiente se i danni complessivi non sono marginali.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando annulla per questioni di diritto in relazione al trattamento sanzionatorio, di rideterminare la pena secondo le indicazioni fornite, eliminando la quota relativa al reato assorbito.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Sez. 5, n. 49571 del 23/09/2014; Sez. 5, n. 20743 del 13/04/2010; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007

    La giurisprudenza consolidata afferma il principio dell'assorbimento del danneggiamento nel furto aggravato quando la violenza è funzionale all'appropriazione; inoltre chiarisce i criteri per valutare la tenuità del danno in senso complessivo.

Massime di principio

  • Se la violenza o la forzatura di una cosa è funzionale all'esecuzione del furto, il danneggiamento delle cose medesime viene assorbito nel reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose: non si deve quindi procedere a doppia condanna per i due reati.
  • Per apprezzare l'attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale non è decisivo solo il valore economico dell'oggetto sottratto: vanno valutati i danni complessivi e oggettivi causati alla persona offesa (es. costi di riparazione, danni collegati alla forzatura), considerati nel loro insieme.
  • In sede di giudizio abbreviato la condanna può fondarsi sugli atti e sulle risultanze documentali anche senza la visione del supporto video se la valutazione probatoria e il riconoscimento risultano chiaramente motivati dagli organi inquirenti; in cassazione le doglianze meramente generiche sulla valutazione della prova sono spesso inammissibili.
  • La doglianza in cassazione deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: l'assenza di un confronto dettagliato o la richiesta di nuova valutazione del merito probatorio comportano frequentemente l'inammissibilità del motivo.
  • Quando una fattispecie viene assorbita, va esclusa l'aumento per continuazione relativo al reato assorbito e la pena deve essere rideterminata sottraendo la quota corrispondente.

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