Regolamento (UE) 2016/102
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/102 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'ha pubblicata poiché la modifica non era qualificabile come minore e, non essendo state presentate opposizioni, ne ha disposto l'approvazione. Il regolamento stabilisce inoltre la sua entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker" registrata nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del relativo disciplinare proposta dalla Germania e approvata dalla Commissione a seguito della procedura prevista per le modifiche non minori. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dalla sua entrata in vigore; non contiene esclusioni settoriali ulteriori, ma presuppone l'assenza di opposizioni alla domanda pubblicata.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker"
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione della Commissione adottato nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Esso approva una modifica del disciplinare di una indicazione geografica protetta già registrata, dopo aver verificato il corretto svolgimento della procedura e l'assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania per modificare il disciplinare della IGP "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker", registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2013. Il considerando richiama l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l'esame della domanda di modifica.
Qualificazione della modifica e pubblicazione della domanda
La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione finale
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è venuto meno ogni ostacolo all'approvazione della modifica. L'articolo 1 del regolamento dispone pertanto l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale relativa alla denominazione "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker" (IGP).
Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica del disciplinare
La Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa alla modifica del disciplinare della IGP "Eichsfelder Feldgieker"/"Eichsfelder Feldkieker", registrata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2013, nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata con il presente regolamento.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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