Regolamento (UE) 2016/56
Regolamento (UE) 2016/56 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati, consentendo l’uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare con tenore di grassi inferiore all’80 %. La modifica recepisce una domanda presentata nel 2013 e tiene conto del parere EFSA del 7 maggio 2015, che ha confermato l’assenza di nuovi profili di esposizione o criticità per la sicurezza rispetto agli usi già autorizzati. L’intervento si traduce in una modifica puntuale dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con precisazioni sulle condizioni d’uso e sulle modalità di espressione dei limiti.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare gli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare con tenore di grassi inferiore all’80 %.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o immettono sul mercato grassi da spalmare rientranti nella categoria alimentare 02.2.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con tenore di grassi inferiore all’80 %. L’autorizzazione riguarda l’uso degli estratti di rosmarino (E 392) come antiossidanti in tale specifica categoria di prodotti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l’uso degli estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare
Il regolamento interviene sull’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è consentire l’impiego degli estratti di rosmarino (E 392) come antiossidanti nei grassi da spalmare con tenore di grassi inferiore all’80 %, sulla base della procedura uniforme di autorizzazione e dei pareri scientifici EFSA richiamati nei considerando.
Contesto e base normativa
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, che disciplina gli additivi alimentari. I considerando ricordano che l’allegato II contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e che tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. È richiamata una domanda presentata il 18 aprile 2013, resa accessibile agli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione
Secondo la domanda, l’uso degli estratti di rosmarino sarebbe necessario per mantenere qualità e stabilità dei grassi da spalmare con meno dell’80 % di grassi, in particolare quando:
- il contenuto di acidi grassi polinsaturi supera il 15 % p/p degli acidi grassi totali; e/o
- il contenuto di olio di pesce o di olio di alga supera il 2 % p/p degli acidi grassi totali.
La Commissione richiama il parere EFSA del 7 marzo 2008 sugli estratti di rosmarino come additivo alimentare, nonché il parere del 7 maggio 2015 specificamente relativo all’estensione d’uso nei grassi da spalmare. L’EFSA conclude che tale estensione non modifica l’esposizione stimata all’additivo rispetto agli usi già autorizzati e che restano valide le conclusioni del precedente parere del 2008. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno autorizzare il nuovo impiego.
Modifica dell’allegato II: nuova voce per E 392
L’allegato del regolamento inserisce, nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce relativa all’additivo E 385, una nuova voce per:
- E 392 – estratti di rosmarino
- livello indicato: 100
- note applicabili: (41) e (46)
- limitazione d’impiego: solo grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all’80 %
La nota (41) specifica che il valore è espresso in base ai grassi; la nota (46) specifica che l’espressione è riferita alla somma di carnosolo e acido carnosico.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’E 392 nei grassi da spalmare
Viene inserita nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 una nuova voce per l’additivo E 392 (estratti di rosmarino) nella categoria alimentare 02.2.2 "Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide". L’uso è autorizzato solo nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all’80 %.
Condizioni e parametri di utilizzo
Per la nuova voce è indicato un livello massimo pari a 100, con rinvio alle note (41) e (46). La nota (41) stabilisce che il valore è espresso in base ai grassi; la nota (46) precisa che il parametro è espresso come somma di carnosolo e acido carnosico.
Base procedurale e scientifica
La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e secondo la procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. I considerando richiamano la domanda presentata il 18 aprile 2013 e il parere EFSA del 7 maggio 2015, che ha ritenuto che l’estensione d’uso non alteri l’esposizione stimata all’additivo e che le conclusioni del precedente parere del 7 marzo 2008 restino valide.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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