Regolamento (UE) 2016/58
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/58 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di settore. I valori sono fissati in euro per 100 kg, differenziati per codice NC e per paese terzo di origine, compresa la categoria "altre origini" (ZZ). Il provvedimento ha applicazione immediata dalla data di pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci della nomenclatura combinata e per le origini paese terzo ivi indicate. Il regolamento è rivolto agli operatori che importano tali prodotti e alle autorità doganali che devono determinare il prezzo di entrata sulla base dei valori forfettari fissati. La disciplina si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/58 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina specifica del settore ortofrutticolo prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e logica del sistema
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione n. 543/2011.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi identificati tramite codici della nomenclatura combinata. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano a seconda del codice del prodotto e del paese terzo di origine; tra le origini considerate compaiono, ad esempio, Marocco (MA), Tunisia (TN), Turchia (TR), Egitto (EG), Israele (IL), Giamaica (JM), Cile (CL), Stati Uniti (US), Cina (CN) e il codice ZZ per "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato costituisce il cuore operativo del regolamento, perché contiene i valori forfettari puntuali per ciascuna combinazione prodotto/origine. Tra i prodotti elencati vi sono, a titolo esemplificativo, alcuni agrumi, pomodori, mele, uva da tavola e altri ortofrutticoli freschi individuati dai codici NC indicati nel testo.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per le operazioni interessate.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nella disciplina di attuazione del settore ortofrutticolo.
Criterio di determinazione dei valori
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari in EUR/100 kg per taluni codici NC e per specifiche origini terze. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paesi quali MA, TN, TR, EG, IL, JM, CL, US, CN e codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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