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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/54

Regolamento (UE) 2016/54 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, inserendo la gamma-glutamil-valil-glicina (FL 17.038) nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. L’inserimento si fonda sulla valutazione di sicurezza dell’EFSA, che non ha evidenziato preoccupazioni ai livelli di assunzione stimati come sostanza aromatizzante. Il testo precisa inoltre che l’autorizzazione riguarda solo l’impiego come aroma e non altri usi eventualmente consentiti da discipline diverse.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per inserire la sostanza aromatizzante gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell’Unione e fissarne le condizioni d’uso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’uso della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) come sostanza aromatizzante negli e sugli alimenti nell’Unione europea. Riguarda gli operatori del settore alimentare che impiegano aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, limitatamente alle condizioni di utilizzo fissate nell’allegato del regolamento. Non disciplina eventuali usi della sostanza per finalità diverse da quelle aromatizzanti, che restano soggetti ad altre norme applicabili.

Modifica dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti: gamma-glutamil-valil-glicina

Il regolamento (UE) 2016/54 della Commissione interviene sul sistema di autorizzazione degli aromi alimentari previsto dal regolamento (CE) n. 1334/2008. In particolare, aggiorna l’allegato I, parte A, inserendo la sostanza gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, sulla base della procedura uniforme di autorizzazione e del parere favorevole di sicurezza dell’EFSA.

Contesto normativo e finalità

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco UE degli aromi e dei materiali di base il cui uso negli e sugli alimenti è autorizzato, con le relative condizioni. Tale elenco è aggiornabile sia su iniziativa della Commissione sia su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato, secondo la procedura del regolamento (CE) n. 1331/2008. Il regolamento in commento dà seguito a una domanda presentata il 21 marzo 2013 per autorizzare l’uso della gamma-glutamil-valil-glicina come sostanza aromatizzante.

Valutazione di sicurezza e perimetro dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo cui l’impiego della sostanza come aroma non desta preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione stimati. Viene però chiarito che l’elenco dell’Unione disciplina soltanto l’uso della sostanza come sostanza aromatizzante: eventuali impieghi diversi da quello aromatizzante restano soggetti ad altre regole settoriali. Ne deriva che l’autorizzazione non ha portata generale sulla sostanza in quanto tale, ma è circoscritta alla funzione aromatizzante.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento 2016/54. La nuova voce inserita alla fine della tabella riguarda la sostanza:

  • n. FL 17.038: gamma-glutamil-valil-glicina;
  • numero CAS 338837-70-6;
  • ulteriori specifiche di composizione e purezza, tra cui il contenuto limitato di alcune impurità e l’assenza rilevabile di toluene entro il limite di rilevabilità di 10 mg/kg.

Condizioni d’uso per categorie alimentari

L’allegato introduce limiti massimi di impiego della sostanza come sostanza aromatizzante per specifiche categorie alimentari:

  • categoria 1: non oltre 50 mg/kg;
  • categorie 2 e 5: non oltre 60 mg/kg;
  • categoria 6.3, cereali per prima colazione: non oltre 160 mg/kg;
  • categoria 7.2: non oltre 60 mg/kg;
  • categoria 8: non oltre 45 mg/kg;
  • categoria 12: non oltre 160 mg/kg;
  • categoria 14.1: non oltre 15 mg/kg;
  • categoria 15: non oltre 160 mg/kg. Questi limiti vincolano l’uso della sostanza nell’ambito dell’autorizzazione aromatizzante e devono essere considerati dagli operatori del settore alimentare nella formulazione dei prodotti.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Integrazione dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, inserendo la voce relativa alla gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate.

Condizioni e limiti di utilizzo

L’allegato al regolamento stabilisce che la sostanza, identificata anche dal numero CAS 338837-70-6, è autorizzata con specifiche limitazioni d’uso come sostanza aromatizzante per diverse categorie alimentari: categoria 1 fino a 50 mg/kg; categorie 2 e 5 fino a 60 mg/kg; categoria 6.3 (cereali per prima colazione) fino a 160 mg/kg; categoria 7.2 fino a 60 mg/kg; categoria 8 fino a 45 mg/kg; categoria 12 fino a 160 mg/kg; categoria 14.1 fino a 15 mg/kg; categoria 15 fino a 160 mg/kg.

Specifiche della sostanza

L’allegato riporta specifiche compositive e di purezza: 5-osso-L-prolil-L-valil-glicina (acido policarbossilico-valil-glicina) e L-alfa-glutamil-L-valil-glicina inferiori a 0,7%; L-gamma-glutamil-L-valil-L-valil-glicina inferiore a 2,0%; toluene non rilevabile con limite di rilevabilità pari a 10 mg/kg.

Base procedurale e valutazione di sicurezza

Il regolamento si fonda sulla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e sulla valutazione EFSA richiamata nei considerando, che conclude per l’assenza di preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione stimati come sostanza aromatizzante.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi e additivi alimentarimercato internoautorizzazioni e controlli alimentari

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