Regolamento (UE) 2016/55
Regolamento (UE) 2016/55 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione degli aromi contenuto nel regolamento (CE) n. 1334/2008, sulla base delle valutazioni scientifiche dell’EFSA su cinque sostanze aromatizzanti. Per quattro sostanze vengono confermate l’idoneità e la classificazione come sostanze già valutate, con alcune precisazioni di specificazione; per una sostanza sono introdotte limitazioni d’uso per categorie di alimenti. Le modifiche diventano applicabili direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 aggiornando l’elenco unionale di alcune sostanze aromatizzanti e le relative condizioni d’uso.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze aromatizzanti incluse nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, nell’ambito dell’uso negli e sugli alimenti per conferire o modificare odore e/o sapore. Riguarda gli operatori del settore alimentare che impiegano le sostanze elencate, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e nel SEE. Le modifiche attengono in particolare alle voci FL 07.041, 07.099, 07.101, 07.224 e 16.126; per la sostanza FL 16.126 restano esclusi gli impieghi non aromatizzanti, soggetti ad altre norme.
Modifica dell’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti
Il regolamento (UE) 2016/55 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati all’uso negli e sugli alimenti. La modifica ha natura tecnica e discende dall’esito delle valutazioni scientifiche dell’EFSA su cinque sostanze presenti nell’elenco unionale.
Contesto normativo e finalità
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco dell’Unione degli aromi e dei materiali di base, nonché le condizioni di impiego. Tale elenco è aggiornabile tramite la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di una persona interessata. Il regolamento in esame attua tale aggiornamento a seguito della conclusione delle valutazioni EFSA.
Valutazioni EFSA e passaggio delle sostanze tra quelle già valutate
L’EFSA ha concluso la valutazione di cinque sostanze precedentemente classificate come sostanze aromatizzanti in corso di valutazione. Le valutazioni richiamate nel preambolo sono FGE.12rev5 per FL 07.041 e FL 07.224, FGE.63rev2 per FL 07.099 e FL 07.101, e FGE.312 per FL 16.126. L’Autorità ha concluso che tali sostanze non destano preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.
In conseguenza di ciò, le relative voci vengono trasferite nell’elenco delle sostanze già valutate, con eliminazione dei rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti righe dell’allegato I, parte A.
Specificazioni aggiornate per alcune sostanze
Il regolamento recepisce anche le osservazioni formulate dall’EFSA su denominazione, purezza o composizione di alcune sostanze. In particolare, le precisazioni riguardano:
- FL 07.041, identificata come beta-isometile ionone, con miscela di isomeri E/Z al 50-70 % E e 30-50 % Z;
- FL 07.099, identificata come 6-metilepta-3,5-dien-2-one, con miscela di stereoisomeri E/Z e prevalenza del 60-90 % E;
- FL 07.224, identificata come tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one, con purezza almeno del 90 % e componenti secondari specificati.
Limitazioni specifiche d’uso per FL 16.126
La sostanza FL 16.126, oltre a essere inserita tra quelle già valutate, è accompagnata da limiti quantitativi di utilizzo come sostanza aromatizzante per categorie di alimenti. I limiti massimi sono fissati come segue:
- categoria 1: non oltre 3 mg/kg;
- categoria 3: non oltre 5 mg/kg;
- categoria 5: non oltre 15 mg/kg;
- categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg;
- categoria 5.4: non oltre 10 mg/kg;
- categoria 6.3: non oltre 15 mg/kg;
- categoria 7: non oltre 10 mg/kg;
- categoria 12: non oltre 10 mg/kg;
- categoria 14.1: non oltre 5 mg/kg;
- categoria 16, esclusi i prodotti delle categorie 1, 3 e 4: non oltre 5 mg/kg.
Il testo precisa inoltre che l’elenco unionale previsto dal regolamento (CE) n. 1334/2008 regola solo l’uso della sostanza come aroma; eventuali usi non aromatizzanti di FL 16.126 restano soggetti ad altre norme.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze aromatizzanti e delle condizioni per il loro uso.
Esito delle valutazioni EFSA e riclassificazione delle sostanze
Cinque sostanze attualmente indicate come "in corso di valutazione" sono state valutate dall’EFSA e risultano non destare preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. Di conseguenza, le voci corrispondenti vengono inserite tra le sostanze già sottoposte a valutazione, con cancellazione dei rimandi alle note 1 e 2 nelle pertinenti voci.
Precisazioni di specificazione per alcune sostanze
L’EFSA ha formulato osservazioni che incidono sulle specificazioni di alcune sostanze, riguardanti denominazione, purezza o composizione. Tali osservazioni sono recepite nell’elenco per le sostanze FL 07.041, FL 07.224 e FL 07.099.
Aggiornamento delle singole voci dell’elenco
Le voci interessate sono sostituite come segue: FL 07.041 (beta-isometile ionone, n. CAS 79-89-0, miscela di isomeri E/Z 50-70 % E e 30-50 % Z); FL 07.099 (6-metilepta-3,5-dien-2-one, n. CAS 1604-28-0, miscela di stereoisomeri E/Z con 60-90 % E); FL 07.101 (4-metilpent-3-en-2-one, n. CAS 141-79-7); FL 07.224 (tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one, n. CAS 23726-91-2, purezza almeno 90 % con 2-4 % alfa-damascone e 2-4 % delta-damascone come componenti secondari); FL 16.126 (3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3-benzotiadiazin-5-il)ossi]-2,2-dimetil-N-propilpropanammide, n. CAS 1093200-92-0, con specifiche limitazioni d’uso).
Limitazioni d’uso per la sostanza FL 16.126
Per la sostanza FL 16.126 sono fissati limiti massimi di impiego come sostanza aromatizzante: categoria 1 non oltre 3 mg/kg; categoria 3 non oltre 5 mg/kg; categoria 5 non oltre 15 mg/kg; categoria 5.3 non oltre 30 mg/kg; categoria 5.4 non oltre 10 mg/kg; categoria 6.3 non oltre 15 mg/kg; categoria 7 non oltre 10 mg/kg; categoria 12 non oltre 10 mg/kg; categoria 14.1 non oltre 5 mg/kg; categoria 16, salvo i prodotti delle categorie 1, 3 e 4, non oltre 5 mg/kg. Il regolamento precisa che tali condizioni si riferiscono esclusivamente all’uso come sostanza aromatizzante e non ad altri impieghi eventualmente consentiti da discipline diverse.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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