Regolamento (UE) 2016/57
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/57 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la lista dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati all’importazione e al transito nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame ai sensi del regolamento (CE) n. 798/2008. A seguito della valutazione della situazione epidemiologica nel Minnesota e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, la Commissione rimuove le restrizioni residue relative a tale Stato per l’influenza aviaria ad alta patogenicità. L’atto è di natura tecnica e si limita a sostituire la voce corrispondente nello specifico allegato. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce degli Stati Uniti per consentire nuovamente le importazioni e il transito nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame dallo Stato del Minnesota dopo un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dagli Stati Uniti, con riferimento specifico allo Stato del Minnesota. L’intervento normativo riguarda l’aggiornamento della regionalizzazione sanitaria già prevista dal regolamento (CE) n. 798/2008 e non disciplina altri settori o altri Stati oltre a quanto indicato nella voce modificata dell’allegato I. L’effetto pratico è la rimozione delle restrizioni per il Minnesota a partire dalla data di riapertura indicata nell’allegato.
Modifica della voce Stati Uniti nel regime di importazione di pollame e prodotti a base di pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/57 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni veterinarie per le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è motivata dalla necessità di adeguare la regionalizzazione sanitaria alla situazione epidemiologica nello Stato del Minnesota, dopo la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento (CE) n. 798/2008 consente l’importazione e il transito nell’Unione solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1. Gli Stati Uniti figurano in tale elenco in regime di regionalizzazione, a seguito di precedenti focolai di HPAI e delle conseguenti restrizioni applicate ad alcune aree del territorio. La Commissione richiama inoltre l’accordo UE-USA sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, che prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione.
Valutazione della situazione nel Minnesota
Dopo l’ultimo focolaio di HPAI in un’azienda avicola del Minnesota, rilevato il 5 giugno 2015, gli Stati Uniti hanno comunicato alla Commissione informazioni aggiornate sulle misure adottate, inclusi l’abbattimento del pollame infetto e del pollame presente in aziende considerate a rischio, nonché il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione. È stata inoltre comunicata la conclusione, il 10 settembre 2015, del periodo di sorveglianza di tre mesi successivo all’abbattimento totale, con esito positivo. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto giustificato eliminare le restrizioni residue relative al Minnesota.
Modifica operativa dell’allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce US-2.10 relativa allo Stato del Minnesota è sostituita, con aggiornamento della data di apertura al 10.9.2015 e mantenimento delle indicazioni tecniche sui certificati veterinari, sulle condizioni specifiche e sulle qualifiche sanitarie applicabili. La modifica produce l’effetto di consentire nuovamente l’importazione e il transito nell’Unione dei prodotti interessati originari del Minnesota, secondo il quadro autorizzatorio del regolamento 798/2008.
Riferimenti tecnici della voce modificata
Nella voce aggiornata compaiono, tra gli altri, riferimenti ai certificati veterinari, alle qualifiche relative alla sorveglianza dell’influenza aviaria, alla vaccinazione contro l’influenza aviaria e alla lotta contro la salmonella, nonché ai modelli e alle garanzie supplementari. Sono inoltre riportate le sigle e indicazioni tecniche pertinenti alla classificazione della voce, utili per l’applicazione operativa da parte degli operatori e delle autorità competenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la modifica della parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa agli Stati Uniti, in particolare il codice US-2.10 corrispondente allo Stato del Minnesota.
Riammissione del Minnesota per le importazioni e il transito
L’allegato sostituisce la precedente voce del Minnesota e aggiorna la data di apertura, indicando la riabilitazione sanitaria dello Stato ai fini dell’accesso al mercato UE per i prodotti interessati. La data di chiusura riportata è il 5.3.2015 e la data di apertura è il 10.9.2015, con conseguente cessazione delle restrizioni per quel territorio secondo le condizioni dell’allegato.
Riferimenti alle condizioni sanitarie e ai certificati
La voce modificata conserva le indicazioni relative ai certificati veterinari, alle condizioni specifiche e alle qualifiche sanitarie pertinenti, tra cui la sorveglianza dell’influenza aviaria, la vaccinazione contro l’influenza aviaria e la lotta contro la salmonella, nonché i modelli e le garanzie supplementari applicabili ai prodotti interessati.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/53
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/54
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/55
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/56
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/58
- Regolamento · 19 gen 2016Regolamento (UE) 2016/59
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →