Regolamento (UE) 2016/53
Regolamento (UE) 2016/53 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di quattro sostanze attive, sulla base dei pareri scientifici dell'EFSA e delle verifiche della Commissione. In alcuni casi i limiti vengono ridotti, in altri fissati al limite di determinazione o mantenuti a un livello specifico in assenza di rischi per i consumatori o di informazioni complete. Sono inoltre previste norme transitorie per i prodotti già ottenuti prima della data di applicazione delle nuove soglie.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare, i produttori e importatori di prodotti di origine vegetale e animale, nonché le autorità di controllo incaricate di verificare il rispetto degli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui prodotti elencati negli allegati II e III di tale regolamento, con riferimento specifico ai residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016, cui continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 9 agosto 2016.
Modifica dei limiti massimi di residui per dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione motiva l'intervento sulla base dei pareri motivati dell'EFSA, delle verifiche dei laboratori di riferimento dell'Unione e della necessità di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori, tenendo conto anche delle consultazioni svolte in ambito OMC con i partner commerciali.
Ambito e struttura dell'intervento
La modifica riguarda gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e incide sui residui di quattro sostanze attive: dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile. L'impostazione del regolamento è quella tipica della normativa sui residui: per alcuni prodotti gli LMR vengono fissati o mantenuti al livello vigente, per altri vengono ridotti, mentre in molte ipotesi il limite viene portato allo specifico limite di determinazione analitica quando mancano dati sufficienti o non vi sono autorizzazioni/tolleranze pertinenti.
Dietofencarb
Per il dietofencarb l'EFSA aveva rilevato l'assenza di alcune informazioni per diversi prodotti e aveva ritenuto necessario un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. La Commissione ha quindi previsto che, per pere, uva da vino, pomodori e melanzane, gli LMR siano fissati al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Per cetrioli, zucchine, bovini, ovini, caprini e latte bovino, ovino e caprino, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione; lo stesso vale per le mele, poiché non erano disponibili dati sufficienti per fissare i residui nei prodotti di origine animale collegati all'impiego come alimento per animali.
Mesotrione
Per il mesotrione l'EFSA ha suggerito di modificare la definizione dei residui e di ridurre gli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. Per la canna da zucchero, in assenza di alcune informazioni ma senza rischi per i consumatori, l'LMR è fissato al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA e sarà oggetto di riesame entro due anni. Per le alghe marine, invece, il limite è fissato al limite di determinazione. Nell'allegato sono riportate anche note specifiche relative a dati mancanti e al riesame entro il 20 gennaio 2018 per alcune combinazioni prodotto-sostanza.
Metosulam
Nel caso del metosulam la Commissione recepisce la raccomandazione di ridurre gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. Per molte altre categorie, tra cui pomacee, drupacee, uva da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce, la mancanza di dati non ha imposto restrizioni immediate per la salute dei consumatori: gli LMR sono quindi mantenuti al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Pirimifos-metile
Per il pirimifos-metile l'EFSA ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR esaminati, rendendo necessario un intervento più incisivo. Gli LMR sono quindi ridotti per grano saraceno, mais, riso e segale. Per altri prodotti, tra cui cereali, prodotti di origine animale e varie categorie di semi oleaginosi, l'assenza di informazioni sufficienti ha portato al mantenimento del livello vigente o di quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni, oppure alla fissazione al limite di determinazione per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella e noci di palmisti. Per numerosi semi oleaginosi, la Commissione richiama anche il rischio di contaminazione incrociata quale motivo per adeguare i valori ai livelli indicati dall'EFSA.
Limite di determinazione, LMR di base e assenza di autorizzazioni
Il regolamento ribadisce che, per i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o all'LMR di base ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Questo criterio spiega molte delle soglie molto basse presenti nell'allegato.
Disposizioni finali e applicazione temporale
L'articolo 2 contiene una regola transitoria importante: per i prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016 continua ad applicarsi la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 antecedente alle modifiche. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 9 agosto 2016, lasciando un periodo di adattamento agli operatori economici e alle autorità nazionali.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese alimentari, il punto centrale è la necessità di verificare le nuove soglie residue per le partite immesse sul mercato dal 9 agosto 2016 e di distinguere con precisione i prodotti preesistenti coperti dalla disciplina transitoria. In diversi casi il regolamento impone un riesame futuro entro due anni o richiama scadenze tecniche specifiche, sicché risultano rilevanti il monitoraggio documentale, la tracciabilità delle produzioni e l'adeguamento dei controlli analitici interni.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i residui di dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali.
Dietofencarb
Per il dietofencarb la Commissione recepisce il parere EFSA e distingue tra prodotti con informazioni insufficienti ma senza rischi per i consumatori, per i quali l'LMR viene fissato al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità e sarà riesaminato entro due anni dalla pubblicazione, e prodotti per i quali l'LMR è fissato al limite di determinazione. In particolare, pere, uva da vino, pomodori e melanzane sono soggetti a riesame entro due anni; cetrioli, zucchine, bovini, ovini, caprini e latte bovino/ovino/caprino sono fissati al limite di determinazione; anche l'LMR per le mele è fissato al limite di determinazione per mancanza di dati sui prodotti di origine animale.
Mesotrione
Per il mesotrione l'EFSA ha proposto una diversa definizione dei residui e la riduzione degli LMR per mais dolce, semi di lino, semi di papavero, semi di colza e mais. Per canna da zucchero l'LMR è fissato al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità, con riesame entro due anni; per le alghe marine l'LMR è fissato al limite di determinazione. L'allegato riporta anche specifiche note di riesame per alcune informazioni mancanti, da presentare entro il 20 gennaio 2018.
Metosulam
Per il metosulam sono ridotti gli LMR per orzo, mais, avena, segale e frumento. Per pomacee, drupacee, uva da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, patate e mais dolce, in assenza di informazioni sufficienti ma senza rischi per i consumatori, l'LMR è fissato al livello vigente o a quello indicato dall'EFSA e sarà riesaminato entro due anni.
Pirimifos-metile
Per il pirimifos-metile l'EFSA ha individuato un rischio a lungo termine per i consumatori per tutti gli LMR considerati. Di conseguenza gli LMR sono ridotti per grano saraceno, mais, riso e segale. Per molte altre categorie di prodotti, in assenza di informazioni sufficienti ma senza rischi per i consumatori, l'LMR è fissato al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità e sarà riesaminato entro due anni; per mandorle, nocciole, pistacchi, noci comuni, legumi da granella e noci di palmisti gli LMR sono fissati al limite di determinazione. Per numerosi semi oleaginosi e cereali gli LMR sono fissati al livello indicato dall'Autorità anche per il rischio di contaminazione crociata.
Riferimento al limite di determinazione e limiti di base
Il regolamento richiama l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 per i prodotti sui quali l'uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex, prevedendo la fissazione dell'LMR al limite di determinazione o all'LMR di base.
Consultazione dei laboratori di riferimento e dei partner commerciali
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari per verificare l'esigenza di adeguare alcuni limiti di determinazione. Inoltre, i partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Disposizioni transitorie e differimento dell'applicazione
L'articolo 2 prevede che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 9 agosto 2016. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica solo dal 9 agosto 2016, per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
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