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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, pur dichiarando prescritto il reato di danneggiamento (capo h), aveva mantenuto una condizione imposta a favore della sospensione condizionale della pena relativa a quel reato (eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose mediante il rilascio dell'abitazione, ripristino della porta e prestazione di attività non retribuita per due mesi). Deduceva quindi l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla conservazione di una condizione riferita a un reato estinto per prescrizione; altresì censurava l'omessa motivazione circa la richiesta di non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione imposta alla sospensione condizionale della pena, eliminando quella condizione ritenuta riferita esclusivamente al reato di danneggiamento ormai prescritto. Ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso (in particolare il motivo sulla non menzione) per genericità e manifesta infondatezza. Ha inoltre precisato che, in assenza di elementi che dimostrino il rilascio anteriore dell'abitazione, la cessazione della permanenza relativa al reato di occupazione abusiva va fatta risalire alla data della sentenza di primo grado (05/07/2017), sicché tale reato non risulta prescritto. Motivazione resa in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    La Corte ricava dalla sentenza di primo grado che la condizione della sospensione condizionale era stata apposta in relazione al delitto di danneggiamento disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 635 c.p.; essendo quel reato estinto per prescrizione, la condizione perde il presupposto e va eliminata.

  • art. 620 lett. I) codice di rito

    art. 620 lett. I) codice di rito

    La Corte ha ritenuto superfluo il rinvio e ha provveduto direttamente all'eliminazione della condizione contestata, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma per correggere o integrare la decisione impugnata quando possibile.

Massime di principio

  • Se una condizione o prescrizione accessoria alla sospensione condizionale della pena è riferita esclusivamente a un reato poi dichiarato estinto per prescrizione, la condizione deve essere eliminata essendo priva di presupposto.
  • La sospensione condizionale della pena e la non menzione sono istituti distinti: la concessione della sospensione non comporta automaticamente la non menzione; quest'ultima richiede autonoma e motivata valutazione del giudice di merito.
  • Per il calcolo della prescrizione di reati come l'occupazione abusiva, in mancanza di elementi che dimostrino il definitivo rilascio anteriore dell'immobile, si può far risalire la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado.
  • La Cassazione può correggere direttamente errori meramente formali o eliminare parti della decisione impugnata senza rinvio quando l'adempimento è evidente e non richiede istruzione integrativa (art. 620 lett. I)).
  • In sede di appello per ottenere benefici come la non menzione occorre indicare elementi di fatto concreti e specifici; motivi generici o privi di arroccamento fattuale sono inammissibili.

Testo integrale

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