Cassazione Penale, Ordinanza n. 06897/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di uno specifico e decisivo travisamento della prova.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 14/03/2024, deducendo un unico motivo articolato in violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Le censure miravano, in sostanza, a contestare l'affermazione di responsabilità penale e a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, già esaminato e respinto in appello. La Corte di cassazione rileva che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che non viene indicato alcuno specifico travisamento di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, richiamando in particolare le dichiarazioni ritenute lineari, logiche e riscontrate dal teste di p.g. e dalla documentazione in atti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; il vizio di travisamento della prova richiede la puntuale indicazione di specifiche emergenze processuali travisate e già valorizzate nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una generica richiesta di rivalutazione delle prove già scrutinata dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando il ricorrente indichi specificamente l'emergenza processuale travisata e ne dimostri la decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova lettura del compendio istruttorio, se la motivazione d'appello ha già dato risposta logica e coerente alle contestazioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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