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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - dell'avviso orale Cat.II/-OMISSIS-/Mis.Prev, datato 11/01/2018 del Questore di Latina (notificato in data 25/01/2018); - del verbale di notifica e di sottoposizione ad avviso orale, datato 25/01/2018 della Legione Carabinieri “Lazio”, Compagnia di -OMISSIS-; - della proposta (priva di data e protocollo, di cui si ignora il contenuto) formulata dalla Legione Carabinieri “Lazio”, Compagnia di -OMISSIS- richiamata nel suddetto avviso orale; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa201800268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore di Latina, con il relativo verbale di notifica e sottoposizione alla misura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di misura di prevenzione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore di Latina ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, contestando l'insufficienza degli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale. In particolare, ha dedotto che alcune delle denunce richiamate nel provvedimento si erano concluse con l'archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere, mentre le altre risultavano ancora oggetto di accertamento giudiziario al momento dell'adozione della misura e non sarebbero state, da sole, rivelatrici di pericolosità sociale. Ha inoltre rappresentato di essere impiegato presso un Comune e di vivere dei proventi del proprio lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'avviso orale. Il giudice ha premesso che la misura presuppone una condotta tale da far ritenere che il destinatario, ove non modifichi il proprio comportamento, possa porre in essere ulteriori e più gravi condotte pericolose o commettere reati. Ha chiarito che il giudizio di pericolosità non richiede prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti anche indizi idonei a orientare la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, nel caso concreto, gli elementi valorizzati dall'amministrazione sono stati ritenuti insufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale, in continuità con precedenti sentenze inter partes aventi riguardo ai medesimi elementi. Le spese sono state compensate, in ragione della sopravvenienza dei precedenti rispetto all'adozione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati

    L'avviso orale richiede una condotta concretamente idonea a fondare una prognosi di possibile reiterazione di condotte pericolose o di commissione di reati. La valutazione può basarsi anche su indizi, ma gli elementi raccolti devono essere sufficienti a sostenere il giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 presuppone una condotta del destinatario idonea a fondare una prognosi di possibile commissione di reati o di ulteriori e più gravi condotte pericolose qualora il comportamento non venga modificato.
  • Per l'adozione dell'avviso orale non è necessaria la prova compiuta della commissione di reati, potendo l'autorità di pubblica sicurezza fondare il giudizio di pericolosità anche su indizi; tali indizi devono tuttavia essere concretamente sufficienti e non meramente assertivi.
  • La mera esistenza di denunce, specie quando alcune si siano concluse con archiviazione o non luogo a procedere e le altre siano ancora in corso di accertamento, non è automaticamente sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale richiesto per l'avviso orale: occorre una valutazione complessiva degli elementi concretamente disponibili.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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