Cassazione Penale, Ordinanza n. 13892/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La qualificazione del fatto come ricettazione, già affermata nei giudizi di merito, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale per la mancata riqualificazione del fatto contestato, ai sensi dell'art. 648, comma 2, c.p., nel diverso reato di cui all'art. 712 c.p. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La sentenza richiama la disposizione sulla ricettazione, ritenendo corretta la qualificazione del fatto in tale fattispecie e non in quella meno grave invocata dalla difesa.
art. 712 c.p.
La norma è evocata come fattispecie alternativa, ossia l'incauto acquisto, ma la Corte conferma che il fatto non vi è riqualificabile.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave richiede una critica puntuale agli argomenti logico-giuridici posti a fondamento della qualificazione operata dai giudici di merito; in difetto, la censura è priva di specificità.
- Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente sulla corretta qualificazione del fatto come ricettazione, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una mera reiterazione della tesi difensiva alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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