Ordinanza n. 12001/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/C/-OMISSIS-/R) /-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dal testo emerge che il diniego è stato motivato dall'emersione, nel corso dell'istruttoria, di elementi riferiti al richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma ritiene necessario acquisire la documentazione istruttoria e il parere del Consiglio di Stato richiamato nelle premesse motivazionali dell'atto impugnato, per verificare gli elementi posti a fondamento del diniego.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno. L'amministrazione deve depositare entro il 30 novembre 2026 la documentazione istruttoria e il parere richiamato nell'atto impugnato, adottando cautele idonee a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare l'attività di intelligence, mediante stralci e omissis o, in alternativa, depositando una relazione sulle specifiche ragioni che impediscano la trasmissione degli atti. La documentazione dovrà essere depositata in doppia busta, con modalità riservate. L'esame degli atti sarà consentito esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio istruttoria fissata per il 2 dicembre 2026, senza estrazione di copie, al fine di consentire l'attività difensiva. La causa è quindi rinviata per il prosieguo; non vi è ancora una decisione sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento delle cautele relative alla protezione dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego di concessione della cittadinanza motivato da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica dipende da elementi istruttori riservati, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione sottostante e degli atti richiamati nella motivazione, imponendo modalità di deposito e consultazione idonee a bilanciare le esigenze di difesa con la tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence.
- Qualora l'amministrazione ritenga di non poter trasmettere la documentazione istruttoria riservata, deve esplicitare le specifiche ragioni ostative mediante una relazione, ferma la possibilità di produrre gli atti con stralci od omissis e con altre cautele necessarie.
Come è indicizzato
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