Sentenza n. 5514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza del giudicato civile, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva riguardato l’ottemperanza di un giudicato civile che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo complessivo di euro 3.000,00. L’appello non contestava l’accoglimento della domanda di ottemperanza né il riconoscimento del beneficio, ma esclusivamente la misura delle spese di lite liquidate dal TAR, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione in materia di liquidazione delle spese. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidandole in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state poste a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza e liquidate in euro 300,00, oltre agli accessori di legge, anch’esse con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, per l’importo complessivo di euro 3.000,00.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio sintetico a precedenti conformi.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle sole spese del primo grado e tale parametro può essere considerato nella determinazione delle spese del giudizio d’appello.
- In applicazione del principio di soccombenza, l’amministrazione soccombente deve rifondere le spese del grado d’appello alla parte appellante vittoriosa, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato ove versato.
- La sentenza amministrativa può motivare mediante richiamo sintetico a un consolidato indirizzo giurisprudenziale conforme, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
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