Sentenza n. 3990/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 07.06.2024 con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 09.12.2023 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.4.2025: - del provvedimento nr. prot. -OMISSIS- del 31.1.2025 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato e confermato il proprio rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e successivo provvedimento di conferma del rigetto adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro nell'ambito del decreto flussi, aveva dedotto che il datore di lavoro originario non era disponibile a sottoscrivere il contratto di soggiorno per difficoltà economiche. Dopo avere presentato domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione ed essere stato assunto da altro datore di lavoro, aveva impugnato il diniego della Questura fondato sull'assenza del contratto di soggiorno. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, oltre alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. A seguito della sospensione cautelare e del riesame, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento di conferma del rigetto, motivato mediante richiamo alla revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, con censure di violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 5, comma 9, e 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 10-bis l. 241/1990, nonché di eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La Questura ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo e l'inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di valida procura alle liti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato sostituito dal nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame e impugnato con motivi aggiunti. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti perché qualificabili come motivi aggiunti impropri, rivolti contro un nuovo e autonomo provvedimento, rispetto ai quali era necessaria una nuova e specifica procura alle liti. La procura utilizzata era quella conferita per il ricorso introduttivo, peraltro priva dell'indicazione dell'oggetto del ricorso e dell'autorità adita. La successiva procura, depositata dopo la sottoscrizione dei motivi aggiunti da parte del difensore, non era idonea a sanare il vizio, poiché la procura speciale deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione dell'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della limitata attività difensiva svolta dall'Avvocatura erariale.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione; nel caso concreto, la questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse è stata previamente segnalata con ordinanza.
art. 40, comma 1, c.p.a.
ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., al fine dell'introduzione di un'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, occorre necessariamente una procura ad litem di tipo speciale, conferita anteriormente o contestualmente alla data di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore
L'impugnazione deve essere assistita da una procura speciale conferita prima o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
pena la sua radicale nullità sancita dall'art. 44, comma 1, lettera a), del medesimo codice, che rende l'impugnazione inammissibile
La mancanza o invalidità della procura speciale richiesta per l'impugnazione determina la radicale nullità della procura e l'inammissibilità del gravame.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente in relazione al rilascio del permesso di soggiorno; il TAR non ne ha esaminato il merito per la definizione in rito.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione; il TAR non ne ha esaminato il merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Norma dedotta in giudizio in relazione al preavviso di rigetto; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Norma dedotta nei motivi aggiunti in relazione all'obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, in esito a un riesame disposto o sollecitato nel corso del giudizio, sostituisce il provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'atto originario non è più l'atto lesivo attuale.
- I motivi aggiunti rivolti contro un nuovo provvedimento autonomo, adottato all'esito del riesame e sostitutivo dell'atto originario, sono motivi aggiunti impropri e richiedono una distinta procura speciale, non potendo innestarsi su un rapporto processuale divenuto improcedibile.
- La procura alle liti per un'impugnazione amministrativa deve essere speciale e deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore; una procura rilasciata e depositata successivamente non sana il vizio originario e non impedisce l'inammissibilità dell'impugnazione.
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