Sentenza n. 303/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 96/2023 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI GORIZIA DEL 29/03/2023 NEL PROCEDIMENTO RG 5/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 96/2023 del Giudice del lavoro di Gorizia. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e che tale circostanza risultava dalla documentazione depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse avvenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato; la distrazione è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel giudizio e costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la regolazione delle spese può essere determinata in base alla soccombenza virtuale e al comportamento processuale che ha reso necessario il giudizio.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza non impedisce la liquidazione delle spese e il rimborso del contributo unificato in favore della parte che ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →