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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 96/2023 DEL GIUDICE DEL LAVORO DI GORIZIA DEL 29/03/2023 NEL PROCEDIMENTO RG 5/2023

Giustizia amministrativa202500546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 96/2023 del Giudice del lavoro di Gorizia. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato che la materia del contendere era cessata, poiché l'Amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato. Ha tuttavia chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e che tale circostanza risultava dalla documentazione depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse avvenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato; la distrazione è stata disposta in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel giudizio e costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
  • L'intervenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché la regolazione delle spese può essere determinata in base alla soccombenza virtuale e al comportamento processuale che ha reso necessario il giudizio.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza non impedisce la liquidazione delle spese e il rimborso del contributo unificato in favore della parte che ha dovuto promuovere il giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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