Cassazione Penale, Ordinanza n. 13010/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, con pena di un anno di reclusione e 1.500 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di mancanza/assenza di motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse alternativa e che la sostanza stupefacente potesse appartenere ad այլ soggetti. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma tale questione non risultava dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione sufficiente sulla responsabilità, valorizzando la consegna agli operanti di eroina e cocaina, il rinvenimento di ulteriore stupefacente in varie parti dell'appartamento e la presenza di tre bilancini e di materiale per il confezionamento, elementi sintomatici della detenzione a fini di spaccio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva motivato la conferma della pena richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. in ragione del diverso tipo di sostanza, del quantitativo e dei precedenti penali. Ha infine dichiarato inammissibile la richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. perché non dedotta in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Integra la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, oggetto della condanna confermata in appello.
art. 133 c.p.
È il criterio richiamato per la determinazione della pena; è sufficiente una motivazione che indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nella valutazione complessiva.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di particolare tenuità del fatto è inammissibile se non dedotta in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di legittimità, non è sindacabile la diversa lettura alternativa dei fatti proposta dal ricorrente quando la sentenza impugnata abbia comunque offerto una motivazione non apparente e logicamente coerente sulla responsabilità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice indichi, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della dosimetria della pena, purché risulti richiamato il parametro dell'art. 133 c.p.
- Ai fini della configurazione della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, possono assumere rilievo gli elementi fattuali sintomatici della destinazione a terzi, quali il rinvenimento di più tipi di droga, il quantitativo, la presenza di bilancini e di materiale per il confezionamento.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata dedotta nel giudizio di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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