Cassazione Penale, Sentenza n. 10972/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iamonte ha chiesto la revoca della misura di sicurezza detentiva (assegnazione a casa di lavoro o colonia agricola) applicata con sentenza d'appello irrevocabile per reati tra cui partecipazione ad associazione di tipo mafioso e estorsione aggravata. Il ricorrente sosteneva che la legge non consentiva l'applicazione automatica della misura detentiva nel suo caso, poiché gli artt. 215 e 216 c.p. non lo includerebbero tra i soggetti per i quali è prevista tale misura, e che il giudice della cognizione avrebbe dovuto limitarsi ad applicare la libertà vigilata. Contestava inoltre omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 215, 216, 217 e 417 c.p., richiamando orientamenti giurisprudenziali che richiedono un accertamento concreto della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima l'applicazione della misura di sicurezza disposta in sede di cognizione ai sensi dell'art. 417 c.p. in relazione alla condanna per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Pur riconoscendo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa l'obbligo di un accertamento concreto della pericolosità, la Corte ha osservato che la scelta della misura di sicurezza effettuata in sentenza irrevocabile è coperta dal giudicato e non può essere rimessa in discussione mediante incidente di esecuzione. Ha inoltre precisato che l'art. 215, comma 4, c.p. consente al giudice della cognizione di applicare una misura detentiva in luogo della libertà vigilata purché adeguatamente motivata. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 417 cod. pen.
Norma che dispone l'ordinata applicazione di una misura di sicurezza per chi è condannato per i delitti degli artt. 416-bis e 416-ter; nella sentenza è stata interpretata come base normativa che legittima l'applicazione della misura in sede di cognizione quando il giudice di merito la abbia disposta in modo irrevocabile
art. 215 cod. pen., comma 4
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
La Corte ha ritenuto che il comma 4 conferisca al giudice della cognizione discrezionalità nel scegliere la specie di misura (libertà vigilata o misura detentiva) purché la scelta sia motivata; pertanto non è per se illegittimo applicare una misura detentiva in luogo della libertà vigilata
art. 216 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come limite soggettivo per l'applicazione di certe misure; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della compatibilità della scelta della misura debba essere valutata in sede di cognizione e che, se decisa in sentenza irrevocabile, non sia sindacabile in esecuzione
art. 217 cod. pen.
Norma pertinente alla determinazione della misura di sicurezza; richiamata dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che ponga un divieto assoluto all'applicazione della misura detentiva da parte del giudice della cognizione
art. 416-bis cod. pen.
Reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso: la condanna per tale reato è motivo che, secondo l'interpretazione tradizionale e per talune pronunce, giustifica l'applicazione della misura prevista dall'art. 417; la Corte ha collegato la misura alla gravità dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato
art. 202 cod. pen.
Richiamato come norma che individua le persone sottoponibili a misure di sicurezza per 'pericolosità sociale'; la sentenza usa tale richiamo per spiegare la ratio dell'art. 417
legge n. 663 del 1986
Modifica normativa menzionata che avrebbe introdotto la necessità, secondo alcuni orientamenti, di un accertamento concreto della pericolosità sociale prima di applicare le misure di sicurezza; la Corte riconosce il contrasto giurisprudenziale ma ritiene che, comunque, la scelta operata in sentenza irrevocabile non sia sindacabile in sede esecutiva
art. 7 d.l. n. 152 del 1991
Richiamato nel provvedimento di merito come aggravante o riferimento normativo rispetto ai delitti per cui il ricorrente è stato condannato; citato a titolo di fatto nella decisione impugnata
legge n. 575 del 1965, art. 7
Richiamo normativo storico menzionato nel ricorso come esempio di disposizioni che non indicano la specie della misura; la Corte non ravvisa profili di incostituzionalità rispetto all'interpretazione data all'art. 215 comma 4
Massime di principio
- Se una misura di sicurezza è stata disposta in sede di cognizione con una sentenza ormai irrevocabile, la sua legittimità non può essere rimessa in discussione attraverso un incidente di esecuzione: va impugnata nei rimedi di merito/legittimità previsti.
- Esiste contrasto giurisprudenziale: alcuni orientamenti ammettono una presunzione (superabile) di pericolosità per le condanne per mafia; altri richiedono sempre un accertamento concreto della pericolosità sociale. Tuttavia, la querela di legittimità di tale accertamento deve essere proposta tempestivamente e non in esecuzione quando la sentenza è irrevocabile.
- L'art. 215, comma 4, c.p. conferisce una discrezionalità al giudice della cognizione nella scelta della specie della misura quando la legge non la indica, ma la scelta deve essere adeguatamente motivata, specialmente se si opta per una misura detentiva invece della libertà vigilata.
- Nelle situazioni analoghe, chi contesta la natura o la motivazione della misura di sicurezza dovrebbe sollevare l'eccezione in sede di impugnazione della sentenza di condanna (appello o cassazione) e non limitarsi all'incidente di esecuzione dopo il giudicato.
- La magistratura di sorveglianza resta l'organo competente a verificare, durante l'esecuzione, il permanere della pericolosità sociale del condannato e l'eventuale applicazione o alleggerimento della misura in base al comportamento successivo e agli elementi previsti dall'art. 133 c.p.
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