Cassazione Penale, Sentenza n. 12221/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la decisione di consegna all'Autorità giudiziaria tedesca ai sensi di mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 1 d.lgs. n.10/2021 (comma 3-bis) per ritardi nell'esecuzione/trasmissione delle traduzioni e lesione dei diritti di difesa; (2) violazione dell'art. 2 d.lgs. n.10/2021 per carenza del requisito della doppia incriminabilità, perché la quantità di droga ritrovata poteva essere riconducibile all'uso personale (richiamo all'art.73 DPR 309/1990, comma 5); (3) violazione dell'art.6 d.lgs. n.10/2021 per carenza nella descrizione dei fatti nel mandato (mancanza di descrizione delle circostanze e della "pena inflitta"); (4) violazione degli artt.16-17 d.lgs. n.10/2021 per presunti ritardi nella decisione sulla consegna rispetto ai termini indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso fondato; ha dichiarato inammissibili i primi e quarto motivi (collegati alla tempistica e alla revoca delle misure, rilevando che il ricorrente risultava libero e che i termini violati non determinano automaticamente inefficacia della decisione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha descritto sul piano naturalistico i fatti in modo da permettere un controllo effettivo della doppia incriminabilità. In considerazione della possibile destinazione della sostanza all'uso personale e della mancanza di elementi fattuali che escludessero tale destinazione, è venuto meno il requisito della doppia incriminazione; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per la consegna.
Norme richiamate
d.lgs. n.10 del 2 febbraio 2021
il mandato di arresto deve essere eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza
Il d.lgs. 10/21 introduce termini di urgenza ma la Corte precisa che l'inosservanza dei nuovi termini non determina automaticamente l'invalidità della decisione sulla consegna; il giudice deve valutare la revoca della custodia cautelare ma i termini non annullano di per sé la decisione di consegna.
art. 2 d.lgs. n.10/2021
Richiama il principio della doppia incriminabilità: il fatto per cui si richiede la consegna deve costituire reato anche nell'ordinamento italiano. La verifica deve essere effettiva e basata su una descrizione naturalistica della condotta.
art. 6 d.lgs. n.10/2021
Il mandato deve contenere elementi essenziali e una descrizione delle circostanze; la mancanza di tali elementi puo' essere censurata se impedisce il controllo di doppia incriminabilità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Distinzione tra detenzione per uso personale (ipotesi non sempre illecita) e traffico/importazione. La quantificazione e le circostanze rilevano per stabilire se la condotta sia punibile anche in Italia.
Legge n.69/2005, art.17 e art.21 (richiamate)
Prima delle modifiche, i termini di 60 giorni per la decisione sulla consegna avevano effetti prevalentemente sulla durata delle misure restrittive; l'abrogazione e le modifiche normative hanno cambiato la disciplina dei termini ma non attribuiscono automaticamente invalidità alla decisione per ritardo.
art. 22-bis d.lgs. n.10/21
Ha riorganizzato i termini anche in relazione alla fase di Cassazione; la Corte osserva che l'inosservanza dei termini previsti non produce di per sé la nullità della decisione sulla consegna.
Massime di principio
- La verifica della doppia incriminabilità richiede una descrizione 'naturalistica' e concreta dei fatti: il giudice nazionale deve poter accertare, non in astratto ma sulla base degli elementi di fatto, che la condotta sia punibile anche nel diritto interno.
- Se la quantità e le circostanze del possesso di stupefacenti non escludono l'uso personale, non sussiste automaticamente il reato di traffico/importazione e quindi può venir meno la doppia incriminabilità necessaria per la consegna.
- I ritardi procedurali o nelle traduzioni e i termini previsti per la decisione non determinano automaticamente l'annullamento della decisione di consegna: occorre verificare se persistano misure cautelari e l'effettivo pregiudizio dei diritti della difesa.
- Il mandato d'arresto europeo deve contenere sufficienti elementi descrittivi delle circostanze del reato; omissioni sostanziali nella descrizione possono compromettere il controllo sulla doppia incriminabilità e condurre al rigetto della consegna.
- Quando il requisito della doppia incriminabilità manca, la sentenza di consegna va annullata senza rinvio e non possono sussistere i presupposti per la consegna all'autorità richiedente.
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