Cassazione Civile, Ordinanza n. 32463/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali. La società destinataria dell’ingiunzione aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: le somme richieste non risultavano dalla tabella di riparto del 15.5.2006 né erano state approvate nell’assemblea del 20.10.2006; i costi relativi al risanamento del muro/scala non erano dovuti perché, in base alla tabella B del regolamento condominiale, la società sarebbe stata esclusa dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale. Rigettata l’opposizione in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1124 c.c. per avere la Corte territoriale ripartito spese inerenti alla scala condominiale, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto gravare solo sui proprietari serviti dalle scale; 2) violazione degli artt. 1135 e 1421 c.c. per non avere dichiarato d’ufficio la nullità della delibera del 20.10.2006, che avrebbe modificato arbitrariamente i criteri di riparto stabiliti dal regolamento di natura contrattuale; 3) violazione degli artt. 1135 c.c., 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c. per avere ritenuto valido il decreto ingiuntivo nonostante l’asserita mancanza di un titolo valido, deducendo che lo stato di riparto del 15.5.2006 non era stato richiamato nel verbale del 20.10.2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i lavori oggetto di richiesta non riguardavano la mera manutenzione delle scale, ma opere di consolidamento statico dell’edificio nel suo complesso, con conseguente applicazione del criterio di riparto tra tutti i condomini ex art. 1123 c.c. e non della regola dell’art. 1124 c.c. richiamata dal regolamento. Ha inoltre respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che la delibera del 20.10.2006 non aveva modificato in via generale i criteri di riparto per il futuro, ma aveva approvato la concreta ripartizione delle spese per l’intervento di consolidamento; si trattava quindi di deliberazione annullabile e non nulla. Poiché l’annullabilità non era stata fatta valere con tempestiva domanda riconvenzionale di annullamento ex art. 1137, comma 2, c.c., ma solo in via di eccezione, il vizio non poteva essere rilevato d’ufficio né opposto per paralizzare il decreto ingiuntivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1124 c.c.
La regola di riparto per scale e ascensori non si applica quando le opere riguardano il consolidamento statico dell’edificio nel suo complesso e servono tutti i condomini.
art. 1123 c.c.
Le spese per interventi destinati a servire l’intero edificio devono essere ripartite tra tutti i condomini in proporzione al valore della proprietà, salvo diversa convenzione.
art. 1135 c.c.
L’assemblea può deliberare sulla gestione e sull’esecuzione delle opere comuni; la concreta ripartizione delle spese rientra nelle attribuzioni assembleari, se effettuata nel rispetto dei criteri legali o convenzionali.
art. 1137 c.c.
L’annullabilità delle delibere condominiali va fatta valere con impugnazione tempestiva; non è rilevabile d’ufficio né deducibile solo in via di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 1421 c.c.
Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità non si estende ai vizi di mera annullabilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 633 c.p.c.
Richiamato in relazione alla legittimità del decreto ingiuntivo fondato sul credito condominiale.
art. 63 disp. att. c.c.
Richiamato quale base per la riscossione dei contributi condominiali mediante ingiunzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Le spese per interventi che incidono sulla stabilità o sulla conservazione dell’edificio e che sono destinate a servire l’intero condominio vanno ripartite tra tutti i condomini secondo il criterio generale dell’art. 1123 c.c., anche se una tabella regolamentare disciplina diversamente le sole scale o parti specifiche.
- La disciplina di cui all’art. 1124 c.c. opera solo quando l’intervento riguarda effettivamente scale o ascensori in quanto tali; non può essere estesa a opere di consolidamento statico dell’edificio complessivamente considerate.
- In tema di delibere condominiali, la nullità è eccezionale e riguarda solo ipotesi residuali, mentre la ripartizione concreta delle spese, se adottata in violazione dei criteri legali o convenzionali, è di regola annullabile.
- L’annullabilità della delibera condominiale non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali: essa deve essere fatta valere con tempestiva domanda di annullamento ex art. 1137 c.c., non con semplice eccezione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il giudice può scrutinare la nullità del deliberato posto a fondamento del credito, ma non supplire alla mancata impugnazione tempestiva di un vizio di annullabilità.
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