Cassazione Penale, Ordinanza n. 01413/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e risultavano comunque manifestamente infondate. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per partecipazione ad associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e uso di documento contraffatto. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità e chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte di cassazione rileva che la motivazione della sentenza d'appello si salda con quella di primo grado e che la Corte territoriale aveva dato risposta adeguata e coerente alle censure, valorizzando l'interrogatorio dell'imputato, il contenuto delle conversazioni intercettate e gli ulteriori elementi probatori indicati in sentenza, anche quanto al rapporto con altro soggetto descritto nei termini di frequentazione e confidenza.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di elementi idonei a sostenere l'affermazione di responsabilità; la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito era adeguata e coerente.
art. 416 c.p.
reato associativo contestato e oggetto della condanna confermata in appello.
art. 12, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998
contestato quale favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità per tale fattispecie.
art. 497-bis c.p.
reato contestato e confermato in appello, relativo al possesso o uso di documento contraffatto o alterato.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere legittimamente integrata per relationem con quella di primo grado, quando il giudice di appello richiamI in modo coerente le valutazioni già svolte e risponda alle censure riproposte.
- La censura ex art. 129 c.p.p. non può essere accolta se la decisione di merito è sorretta da un apparato argomentativo adeguato, fondato su dichiarazioni dell'imputato, conversazioni intercettate e ulteriori elementi di riscontro.
- La manifesta infondatezza del ricorso consente la declaratoria di inammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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