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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25145/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza della CTP resa in sede di rinvio. La questione giuridica centrale riguardava l'applicabilità del termine ridotto di impugnazione (6 mesi) introdotto dalla legge n. 69/2009 (art. 327 c.p.c.) ai giudizi di rinvio/disposti per vizio di integrità del contraddittorio, quando il giudizio originario era stato instaurato prima del 4 luglio 2009. In sostanza: il giudizio di rinvio costituisce una fase del medesimo procedimento originario (applicabilità del regime previgente) o un nuovo giudizio soggetto alle norme sopravvenute (termine ridotto)?

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che quando il giudizio originario è stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e viene poi rimesso al giudice di merito per vizi di integrità del contraddittorio (rinvio restitutorio), continuano ad applicarsi le norme processuali vigenti al momento dell'instaurazione originaria del giudizio (quindi il termine lungo previgente per l'impugnazione). Di conseguenza la CTR aveva erroneamente applicato il termine di 6 mesi; la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, per nuovo esame secondo il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 327 cod. proc. civ.

    termine di sei mesi (in luogo del precedente termine annuale) per proporre impugnazione

    La modifica post-2009 fissa il termine a sei mesi; tuttavia la Corte stabilisce che tale disciplina si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e non ai giudizi originati prima di quella data, anche quando siano poi rimessi per vizio di integrità del contraddittorio

  • art. 58, comma 1, legge n. 69/2009

    fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore

    Norma transitoria di portata generale: le modifiche procedurali introdotte dalla legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; va interpretata come criterio principale per le questioni intertemporali

  • art. 383 cod. proc. civ.

    distinzione tra rinvio prosecutorio (comma 1) e rinvio restitutorio (comma 3)

    La Corte osserva che la distinzione è rilevante principalmente per l'ampiezza dei poteri del giudice del rinvio ma è descrittiva e non determina di per sé l'applicabilità delle norme sopravvenute in tema di termini processuali

  • art. 39 cod. proc. civ.

    regola della pendency: la causa continua a ritenersi pendente dal giorno della notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso

    Sostiene l'idea di unitarietà e continuità del giudizio: il processo, anche se annullato e poi rimesso per vizio del contraddittorio, conserva la pendency originaria e i suoi effetti

  • art. 59, primo comma, decreto legislativo 546/1992

    Norma richiamata come base giuridica per la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale; nel caso di specie la CTR ha disposto la rimessione ai sensi di questa disposizione

  • art. 5 cod. proc. civ.

    Rilevato nella motivazione riguardo agli effetti conservativi dell'atto introduttivo (es. interruzione della prescrizione): l'atto originario mantiene effetti preservativi anche se il giudizio è viziato e poi sanato

  • art. 51 e art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamate nella censura iniziale dell'Agenzia; concernono disposizioni processuali nel processo tributario (l'Agenzia deduceva violazione applicativa in relazione ai termini e alla disciplina del processo tributario), ma la decisione si concentra sul regime transitorio e sull'art. 327 c.p.c.

Massime di principio

  • Se il giudizio originario è stato instaurato prima del 4 luglio 2009, anche se in seguito viene annullato e rimesso al giudice per vizio di integrità del contraddittorio (rinvio restitutorio), continuano ad applicarsi le norme processuali vigenti al momento dell'instaurazione originaria (regime previgente dei termini).
  • La distinzione tecnica tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio incide sull'ampiezza del riesame del giudice del rinvio ma non determina automaticamente l'applicabilità delle norme processuali sopravvenute; per la disciplina intertemporale prevale l'analisi della data di instaurazione originaria del giudizio e le norme transitorie del legislatore.
  • L'atto introduttivo viziato per difetto di contraddittorio è sanabile ex tunc; la pendency e gli effetti conservativi (es. interruzione della prescrizione, decadenze) sono mantenuti dal momento della proposizione originaria.
  • Quando esiste una disciplina transitoria esplicita (es. art. 58 l. 69/2009), essa deve prevalere sull'argomento generale 'tempus regit processum'; occorre quindi verificare la regola transitoria per individuare quale normativa procedurale sia applicabile.
  • In sede di contestazioni simili, verificare sempre la data di instaurazione originaria del giudizio e se il rimedio adottato dal superiore giudice è una rimessione restitutorio: tali dati determinano quale versione delle norme processuali sia applicabile alle impugnazioni successive.

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