Cassazione Civile, Sentenza n. 25160/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
All'Agostini fu notificato un avviso di irrogazione di sanzione amministrativa per la mancata restituzione di un questionario inviato dall'Ufficio. L'Ufficio aveva inviato una lettera accompagnatoria che richiamava un questionario e avvertiva che la mancata restituzione avrebbe comportato la sanzione. Agostini contestò che il questionario non era allegato alla busta effettivamente ricevuta. La CTP accolse il ricorso; la CTR riformò accogliendo l'appello dell'Agenzia basandosi sulla presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. e sull'obbligo di cooperazione del cittadino ex art.53 Cost., attribuendo al contribuente l'onere di dimostrare che il questionario non era presente nel plico. Agostini impugnò in Cassazione con motivi relativi a falsa applicazione di norma, vizio di ultrapetizione, errata qualificazione della fattispecie sanzionabile e questioni costituzionali (art.25 e 53 Cost.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo errata l'applicazione dell'art.1335 c.c. nel caso di plico contenente più documenti: quando il destinatario afferma di aver ricevuto solo parte dei documenti, l'onere di provare che tutti i documenti erano effettivamente contenuti nel plico ricade sul mittente. Perciò la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi espressi; le altre censure sono assorbite. La Corte ha rimesso alla giudice di rinvio la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1335 c.c.
Presunzione di conoscenza dell'atto consegnato al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento; la Corte precisa però che tale presunzione non si applica quando il plico è destinato a contenere più atti e il destinatario dichiara di averne ricevuto soltanto alcuni: in tal caso incombe al mittente l'onere di provare che tutti gli atti erano nella busta
art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (lettera b) e lettera c))
La fattispecie rilevante nel caso riguarda la sanzione per mancata restituzione dei questionari (lettera b): la Corte richiama che l'applicazione della sanzione richiede la prova che il questionario sia stato effettivamente inviato e ricevuto; va quindi accertato il concreto adempimento degli elementi fattuali previsti dalla norma
art. 32, comma 1, n. 4) D.P.R. n. 600/1973
Rilevata nella fase istruttoria come norma che giustifica l'invio di questionari da parte dell'Amministrazione, citata a titolo di presupposto fattuale dall'Ufficio
art. 53 Cost.
Richiamato dalla CTR per sostenere un 'obbligo di cooperazione' del cittadino; la Cassazione osserva tuttavia che un generico dovere di cooperazione non può sostituire la necessaria prova degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità delle pene e sanzioni; la Corte non ha affrontato nel merito la censura costituzionale perché ha ritenuto decisivo l'errore sulla presunzione di conoscenza
art. 112 c.p.c. e art. 7 D.Lgs. n. 546/1992
Citate nelle doglianze del ricorrente in relazione a presunta ultrapetizione e violazione dei limiti del 'quantum devolutum' nell'appello; la Cassazione ha assorbito tali censure dopo aver accolto il primo motivo
artt. 5 e 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamati dal ricorrente in relazione ai profili soggettivi della responsabilità sanzionatoria (dolo/colpa); la Corte non ha deciso sul punto essendo esclusa la fondatezza del provvedimento per ragioni probatorie
art. 384 e art. 385 c.p.c.
Norme processuali applicate per la cassazione e il rinvio con indicazione della competenza e della ripartizione delle spese in sede di rinvio
Massime di principio
- La presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c. trova applicazione quando il plico consegnato contiene un unico atto. Se l'involucro è destinato a contenere più documenti e il destinatario dichiara di averne ricevuto solo alcuni, incombe al mittente provare che tutti i documenti erano effettivamente nella busta.
- Per l'irrogazione di sanzioni amministrative fondate sulla mancata risposta a questionari, l'Amministrazione deve fornire prova del concreto invio e della composizione del plico: non è sufficiente la sola produzione della ricevuta di spedizione ove sussista un contrasto sulla presenza del singolo documento.
- Un generico richiamo all'obbligo costituzionale di 'cooperazione' (art.53 Cost.) non può sostituire la prova richiesta dalla legge per l'applicazione di una sanzione; non può quindi essere usato a carico del destinatario per ribaltare il peculiare onere probatorio quando è contestata la composizione del plico.
- Nei giudizi di impugnazione l'Amministrazione non può ottenere pronunciamenti fondati su argomentazioni o contestazioni estranee al 'quantum' devoluto con l'appello (rischio di ultrapetizione); il giudice di merito deve attenersi agli elementi e alle domande concrete poste dalle parti.
- In ipotesi simili, il giudice che verifica la legittimità della sanzione deve prima accertare i fatti materiali (se il questionario è stato inviato e quale fosse il contenuto effettivo del plico) prima di pronunciare sull'applicabilità del tipo sanzionatorio e sui profili di proporzionalità o di natura soggettiva (dolo/colpa).
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