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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25147/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza resa in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione per difetto di contraddittorio. L'Agenzia deduceva che, essendo il giudizio di primo grado instaurato prima del 4 luglio 2009, al procedimento dovevano applicarsi i termini processuali previgenti alla riforma (termine annuale per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c.), e non il termine breve di 6 mesi introdotto dalla legge n. 69/2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che, nel caso di rinvio al giudice di merito disposto per nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario (rinvio cosiddetto 'restitutorio'), il processo sopravvive come unico e unitario a quello originario instaurato prima del 4 luglio 2009; di conseguenza alle sentenze rese in sede di rinvio si applicano i termini di impugnazione previgenti alla riforma del 2009. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame conformemente al principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • legge n. 69/2009, art. 58, comma 1

    «fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore»

    Disciplina transitoria: le modifiche processuali introdotte dalla legge 69/2009 si applicano ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i procedimenti originati prima di quella data continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

  • art. 327 c.p.c. (modificato dalla legge n. 69/2009)

    La riforma ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per proporre impugnazione; la Corte ha stabilito che questa nuova disciplina non si applica ai giudizi originariamente instaurati prima del 4 luglio 2009, anche quando si tratta di sentenze rese in sede di rinvio restitutorio.

  • art. 383 c.p.c.

    Norma che prevede i rinvii disposti dalla Cassazione; la distinzione tra rinvio 'prosecutorio' e 'restitutorio' concerne i poteri del giudice del rinvio, ma non deve automaticamente determinare l'applicabilità della disciplina processuale sopravvenuta; la Corte ha ritenuto che, in caso di rinvio restitutorio per difetto di contraddittorio, il processo resti unitario e soggetto alle regole vigenti all'atto della sua instaurazione.

  • art. 39 cod. proc. civ. (ultimo comma)

    Richiamata per l'effetto conservativo della pendenza: la causa si considera pendente dal giorno della notificazione della citazione o del deposito del ricorso, confermando che il processo originario conserva efficacia anche se successivamente riassunto per sanare il difetto di contraddittorio.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n. 19701/2010

    «in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, ... è applicabile ... ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore»

    Principio consolidato che la modifica dei termini impugnatori opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma; la sentenza è usata come fondamento per l'interpretazione dell'intertemporalità.

  • Altra giurisprudenza richiamata (es. Cass. n. 11844/2016, n. 22407/2020 e altre)

    Decisioni rilevanti sul tema della distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio e sull'applicazione delle norme sopravvenute; la Corte ha rivisitato alcuni orientamenti richiamando la necessità di considerare l'unitarietà del processo e l'effetto conservativo degli atti originari.

Massime di principio

  • Se il procedimento originario è stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e la Cassazione ha annullato l'intero giudizio per difetto di contraddittorio con rinvio al giudice di merito (rinvio 'restitutorio'), alle sentenze rese in sede di rinvio si applicano le disposizioni processuali vigenti all'atto dell'instaurazione originaria (termine annuale previgente per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c.).
  • La distinzione tra rinvio 'prosecutorio' e 'restitutorio' incide sui poteri di riesame del giudice del rinvio ma non determina automaticamente l'applicabilità delle norme processuali sopravvenute: occorre verificare la natura del vizio e la continuità del processo originario.
  • In caso di annullamento per difetto di litisconsorzio necessario, l'atto introduttivo non perde la sua efficacia conservativa (litispendenza); la riassunzione o la sanatoria del vizio conserva gli effetti ex tunc del processo originario.
  • Verificare sempre l'applicabilità delle norme transitorie (art. 58 l. 69/2009) e calcolare i termini di impugnazione tenendo conto della data di instaurazione originaria del giudizio; non considerare automaticamente la data della sentenza di rinvio come termine iniziale.
  • Se la Cassazione dispone un rinvio per ragioni diverse (es. rinvio prosecutorio o nuove fasi effettivamente autonome), è necessario valutare caso per caso l'applicabilità della nuova disciplina processuale sulla base della giurisprudenza pertinente.

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