Cassazione Civile, Sentenza n. 25272/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia nata da opposizione a due cartelle esattoriali (cartelle di ruolo relative a canoni demaniali per la concessione del porto turistico per il periodo 2007-2017). In primo grado la società Marina di Cervia ottenne l'annullamento delle cartelle; il Comune di Cervia impugnò in appello, sostenendo, tra l'altro, che i canoni fossero stati aggiornati e quantificati secondo un sistema tabellare (e non secondo i valori di mercato) e deducendo questioni relative al giudicato e alla legittimità della determinazione del canone. In Cassazione il Comune deduceva vari vizî di motivazione e di diritto (omesso esame di fatto decisivo, preclusione dell'allegazione in appello, rilievo del giudicato amministrativo, e corretta quantificazione tabellare dei canoni). Parallelamente si è sollevata la questione della validità della procura alle liti conferita dal Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda (l'opposizione all'esecuzione così come proposta) non poteva essere proposta, per difetto di legittimazione processuale passiva delle parti evocate. In motivazione la Corte ha ribadito il principio per cui, nelle opposizioni esecutive fondate su riscossione a mezzo ruolo ex DPR 602/1973, l'agente della riscossione è l'unico soggetto legittimato passivo necessario; se l'opposizione è proposta esclusivamente contro l'ente creditore (e non anche contro l'agente della riscossione), la domanda è inammissibile. Ciò ha comportato la caducazione degli effetti delle pronunce di merito e l'assorbimento di tutti i motivi di ricorso. Inoltre la Corte ha ritenuto valida la procura alle liti del Comune (anche se rilasciata in luogo diverso da quello di redazione del ricorso e in data antecedente alla redazione, purché successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato e congiunta materialmente o informaticamente al ricorso). Sono state liquidate le spese: Marina di Cervia condannata a rimborsare le spese dell'intero giudizio in favore del Comune di Cervia (importi dettagliati per primo grado, appello e legittimità). Non è stato disposto il rinvio perché la domanda era inammissibile di principio; la cassazione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La domanda oppositiva costituisce opposizione all'esecuzione; nel caso di riscossione a mezzo ruolo la fattispecie si qualifica come opposizione ex art. 615 c.p.c., e la contestazione verte sulla misura del credito e sull'an exequatur dell'azione esecutiva
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina della riscossione coattiva a mezzo ruolo; il ruolo e la cartella sono strumenti tipici dell'espropriazione speciale per i crediti erariali/tributari e assimilati
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Impone all'agente della riscossione l'onere di chiamare in causa l'ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi; da ciò la Corte desume che l'agente è titolare esclusivo dell'azione esecutiva ed è il legittimato passivo necessario nelle opposizioni esecutive non 'recuperatorie'
art. 102 c.p.c.
La Corte chiarisce che non è possibile utilizzare l'art. 102 per integrare il contraddittorio chiamando d'ufficio l'agente della riscossione quando la domanda è stata proposta solo contro l'ente creditore; in tal caso l'opposizione è inammissibile
artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c.
Regole sulla procura alle liti: la Corte ha interpretato che la specialità della procura non richiede la contestualità rispetto alla redazione dell'atto, ma che la procura sia congiunta al ricorso (materialmente o per via informatica) e non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso
Cass. Sez. U, 19/01/2024, n. 2075 (precedente)
Citato come parametro interpretativo in tema di validità della procura alle liti: conferma la tesi sulla non obbligatorietà della contestualità del conferimento
Cass. 12/02/2024, n. 3870 (giurisprudenza citata)
Sostiene il principio, qui richiamato, secondo cui l'agente della riscossione è l'unico legittimato passivo necessario nelle opposizioni esecutive per ruolo
art. 382, comma 3, c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata non può essere mantenuta per vizi che escludono la proponibilità della domanda; qui la Corte ha cassato senza rinvio perché la domanda era inesistente per difetto di legittimazione processuale
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato in Cassazione; la Corte ha dichiarato inapplicabile detta disposizione alle esigenze del caso perché la decisione è di cassazione senza rinvio
art. 5, all. E) legge 20 marzo 1865, n. 2248
Norma citata dalle parti riguardo a questioni di prelazione o pregiudizialità: la Corte ha analizzato, ma non ha ritenuto risolutiva la questione prospettata dal Comune nella motivazione centrale
art. 1, commi 251-252, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400
Richiamate nelle controversie sulla determinazione dei canoni demaniali (valori di mercato vs sistema tabellare); la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dei commi citati alla concessione in discussione e aveva ritenuto non vincolante il richiamo ai valori dell'Osservatorio immobiliare
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione prodotte in relazione a cartelle di pagamento iscritte a ruolo (DPR 602/1973), il soggetto legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: se l'opposizione è proposta esclusivamente contro l'ente creditore (es. Comune) senza evocare l'agente della riscossione, la domanda è inammissibile.
- La distinzione tra opposizioni 'recuperatorie' (dirette ad impugnare la stessa iscrizione a ruolo e la notificazione degli atti prodromici) e opposizioni 'esecutive' (che contestano la misura del credito) è decisiva per stabilire la legittimazione passiva: nelle prime può sussistere legittimazione concorrente, nelle seconde prevale l'agente della riscossione come unico necessario.
- L'agente della riscossione, quando vi siano questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore; l'omessa chiamata non autorizza però il terzo (creditore) a essere l'unico resistente valido in giudizio.
- In Cassazione la procura speciale alle liti non necessita di être contestuale alla redazione dell'atto, purché sia materialmente o telematicamente congiunta al ricorso e sia stata conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e non dopo la notificazione del ricorso.
- Prima di avviare un'opposizione all'esecuzione per cartelle di ruolo è necessario verificare la correttezza dell'imputazione soggettiva (chi è il legittimato passivo) e, se utile, convocare entrambi i soggetti (agente della riscossione e ente creditore) per evitare l'inammissibilità per difetto di contraddittorio necessario.
- Se si intende far valere altresì questioni di diritto amministrativo (es. disapplicazione di atti amministrativi che determinano il canone), occorre valutare la pertinenza del giudicato amministrativo e la sua rilevanza nel giudizio di opposizione, poiché il giudicato amministrativo non sempre produce efficacia di giudicato nei giudizi civili/tributari relativi alla riscossione.
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