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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11316/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria del medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per l'esito alterno delle fasi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi, sostenendo di non aver percepito alcuna borsa di studio durante la frequenza della scuola di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" negli anni accademici dal 1981/1982 al 1985/1986. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo decisivo che l'immatricolazione fosse anteriore all'anno accademico 1983/1984. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame e condannato l'amministrazione al pagamento di una somma per la frazione dell'anno accademico 1982/83 successiva al 31 dicembre 1982 e di un importo fisso per gli anni successivi, oltre interessi. La Presidenza del Consiglio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle direttive comunitarie, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la specializzazione frequentata sarebbe equivalente a "Chirurgia generale" pur in assenza di allegazione e prova specifica; ha inoltre contestato il richiamo alla nozione di fatto notorio e il riferimento al d.m. 30 gennaio 1998. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, sostenendo che la remunerazione adeguata non può essere riconosciuta automaticamente a tutti gli specializzandi i cui corsi si siano protratti oltre la data di attuazione della direttiva, indipendentemente dalla data di inizio del corso.

Norme richiamate

  • direttiva 82/76/CEE

    Rileva come fonte dell'obbligo degli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi, ma il diritto al risarcimento presuppone che il corso frequentato sia incluso negli elenchi o equipollente ai corsi previsti in almeno due Stati membri.

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata insieme alla direttiva 82/76/CEE quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento del diritto degli specializzandi.

  • direttiva 75/363/CEE

    Richiamata insieme alla direttiva 82/76/CEE quale disciplina europea rilevante per il riconoscimento del diritto degli specializzandi.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare l'uso del fatto notorio e la decisione della Corte territoriale sull'equipollenza non allegata/provata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'inclusione del corso negli elenchi o la sua equipollenza costituiscono fatti costitutivi del diritto azionato e devono essere allegati e, se necessario, provati dall'attore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La contestazione in appello del difetto di equipollenza non è qualificata come eccezione in senso stretto, sicché non è preclusa dal divieto di nuove eccezioni in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Cassazione di decidere nel merito, dopo la cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal medico specializzando per il risarcimento da mancata attuazione delle direttive comunitarie, l'inclusione del corso di specializzazione negli elenchi direttivi o la sua equipollenza ai corsi previsti in almeno due Stati membri costituisce un elemento costitutivo della domanda, che deve essere specificamente allegato e, se contestato, provato dall'attore.
  • La mancata inclusione del corso tra quelli contemplati dalle direttive non è un fatto impeditivo da eccepire dal convenuto, ma il difetto di quel requisito costitutivo può e deve essere verificato dal giudice anche d'ufficio.
  • La contestazione in appello del difetto di inclusione o di equipollenza non è preclusa dall'art. 345, comma 2, c.p.c. quando non introduca una nuova eccezione in senso stretto, ma si limiti a negare la sussistenza di un fatto costitutivo non provato o non specificamente allegato.
  • Il principio di non contestazione può operare solo sui profili di fatto specificamente allegati; se la domanda è generica, è sufficiente una contestazione altrettanto generica, e la parte che invochi la preclusione deve indicare l'esatto fatto già cristallizzato in primo grado e la sede processuale in cui ciò è avvenuto.
  • I decreti ministeriali successivi al d.lgs. n. 257/1991, non avendo efficacia retroattiva e perseguendo finalità organizzative diverse, non possono da soli fondare il diritto al compenso risarcitorio se manca l'effettiva equipollenza, da accertarsi in concreto, tra il corso frequentato e quelli previsti dalle direttive europee.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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