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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2081

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 della Commissione del 26 novembre 2021 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva indoxacarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione dell’indoxacarb, in quanto non è stato possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. A seguito di valutazioni EFSA sono emerse criticità significative per mammiferi selvatici, consumatori, lavoratori e api, oltre a carenze di dati che hanno impedito di completare varie valutazioni del rischio. Il regolamento sopprime pertanto l’indoxacarb dall’elenco delle sostanze attive approvate e impone agli Stati membri la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 19 marzo 2022, con eventuale periodo di tolleranza non oltre il 19 settembre 2022.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva indoxacarb e conseguente aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva indoxacarb, utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e agli Stati membri competenti al rilascio, alla revoca e all’eventuale concessione del periodo di tolleranza per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; riguarda il rinnovo dell’approvazione a livello UE e le misure transitorie nazionali conseguenti. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell’approvazione dell’indoxacarb

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2081 della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, e in particolare della procedura di rinnovo delle sostanze attive prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che, sulla base della valutazione scientifica disponibile e delle criticità emerse, non è possibile confermare che l’indoxacarb soddisfi i criteri di approvazione richiesti a livello europeo.

Contesto della procedura di rinnovo

La sostanza attiva indoxacarb era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successivo deposito dei fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore ha predisposto il progetto di rapporto valutativo, poi trasmesso all’EFSA e alla Commissione, che hanno avviato la relativa istruttoria e consultazione pubblica.

Valutazioni EFSA e criticità emerse

L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni nel 2017, successivamente integrate e aggiornate a seguito di ulteriori approfondimenti sul rischio per mammiferi e api. Dalla valutazione è emerso un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici, in particolare per i piccoli mammiferi erbivori. Sono stati inoltre individuati un rischio elevato per i consumatori e per i lavoratori nell’uso rappresentativo nella lattuga e un rischio elevato per le api nell’uso rappresentativo nel granturco, nel granturco dolce e nella lattuga per la produzione di sementi.

La Commissione rileva anche che varie parti della valutazione del rischio non hanno potuto essere completate per insufficienza dei dati: in particolare, mancano elementi sul metabolismo delle colture a rotazione, sul metabolismo nel pollame, sull’entità dei residui nelle colture primarie e a rotazione, sugli effetti dei trattamenti dell’acqua sulla natura dei residui nell’acqua potabile, sulla degradazione e sull’adsorbimento nel suolo del metabolita IN-U8E24 e su diversi metaboliti rilevanti ai fini ecotossicologici.

Esito del procedimento e mancato rinnovo

Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente e la decisione del medesimo di ritirare, in corso di procedimento, l’uso rappresentativo nella lattuga, la Commissione ritiene che i motivi di preoccupazione non siano stati dissipati. Di conseguenza, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario non è stato accertato il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con conseguente mancato rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b).

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo la riga 119 relativa all’indoxacarb. L’effetto pratico è l’eliminazione della sostanza dall’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.

Misure transitorie per autorizzazioni e periodo di tolleranza

Per consentire l’adeguamento degli ordinamenti nazionali, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti indoxacarb entro il 19 marzo 2022. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque con scadenza non oltre il 19 settembre 2022.

Rapporti con altre disposizioni e decorrenza

Il regolamento richiama il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449, che aveva prorogato l’approvazione dell’indoxacarb fino al 31 ottobre 2022 per completare la procedura di rinnovo. Poiché la decisione è stata adottata prima di quella scadenza prorogata, il nuovo regolamento deve applicarsi quanto prima.

Infine, la Commissione precisa che il mancato rinnovo non esclude la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione dell’indoxacarb ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva indoxacarb non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dall’impossibilità di accertare che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 119 relativa all’indoxacarb, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello UE.

Valutazione scientifica e motivi di preoccupazione

L’EFSA ha evidenziato un elevato rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici, in particolare per i piccoli mammiferi erbivori, nonché un rischio elevato per i consumatori e i lavoratori nell’uso rappresentativo nella lattuga e un rischio elevato per le api nell’uso rappresentativo nel granturco, nel granturco dolce e nella lattuga per la produzione di sementi. Alcune valutazioni del rischio non hanno potuto essere completate per insufficienza di dati, inclusi i dati sul metabolismo delle colture a rotazione, sul metabolismo nel pollame, sui residui, sulle acque potabili e su taluni metaboliti nel suolo e nell’ambiente.

Misure transitorie per gli Stati membri

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti indoxacarb entro il 19 marzo 2022. È prevista quindi una fase transitoria limitata per consentire l’adeguamento amministrativo nazionale.

Periodo di tolleranza

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve scadere entro il 19 settembre 2022 e deve essere il più breve possibile.

Rapporto con una nuova domanda di approvazione

Il regolamento precisa espressamente che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione dell’indoxacarb ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua applicazione è anticipata rispetto alla scadenza prorogata del 31 ottobre 2022 fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449, poiché la decisione sul rinnovo è intervenuta prima di tale data.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaretutela della salute umana e animaletutela dell’ambiente

Testo integrale

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