Regolamento (UE) 2021/2082
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 della Commissione del 26 novembre 2021 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina le modalità operative con cui Stati membri ed EASA devono applicare in modo uniforme il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) alle segnalazioni di eventi di sicurezza aerea. Definisce le procedure di riesame e conversione delle classificazioni esistenti, distinguendo tra conversione diretta e manuale, e stabilisce obblighi di monitoraggio e reporting periodico sull’uso del sistema. L’obiettivo è garantire che le informazioni inserite nel repertorio centrale europeo siano classificate in modo armonizzato e comparabile.
Stabilisce le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) per la classificazione armonizzata delle segnalazioni di eventi nel settore dell'aviazione civile.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) nell'ambito del sistema di segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi di sicurezza aerea previsto dal regolamento (UE) n. 376/2014. Riguarda la riesamina, l'eventuale modifica e l'approvazione della classificazione dei rischi contenuta nelle segnalazioni di eventi da trasferire nel repertorio centrale europeo (RCE), nonché le procedure di conversione di classificazioni ottenute con metodologie diverse dall'ERCS (in particolare ARMS-ERC 4x4 e RAT "ATM Overall" o altre metodologie equivalenti). Si applica dal 1o gennaio 2023; sono previste relazioni periodiche degli Stati membri a decorrere dal 31 marzo 2026 e poi ogni cinque anni.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2082 sulla classificazione ERCS degli eventi di sicurezza aerea
Il regolamento dà attuazione al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) previsto dal regolamento (UE) n. 376/2014, con l’obiettivo di assicurare che le segnalazioni di eventi nel settore dell’aviazione civile siano classificate in modo uniforme nel repertorio centrale europeo (RCE). Il testo si inserisce nel quadro della raccolta, analisi e monitoraggio delle informazioni di safety aviation e completa il regolamento delegato (UE) 2020/2034, che definisce il sistema ERCS.
Contesto e ratio
Dai considerando emerge che Stati membri ed EASA sono entrambi tenuti a raccogliere, valutare, elaborare, analizzare e registrare in modo indipendente le informazioni sugli eventi di sicurezza aerea. Tali informazioni devono confluire nel RCE; per garantire comparabilità e coerenza, la classificazione dei rischi deve essere armonizzata secondo l’ERCS. Il regolamento introduce quindi regole operative per la conversione di classificazioni elaborate con altri metodi verso l’ERCS, nonché per il monitoraggio dell’efficacia del sistema nel tempo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle autorità competenti degli Stati membri e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Riguarda le segnalazioni di eventi nel settore dell’aviazione civile soggette al regime del regolamento (UE) n. 376/2014, inclusa la loro classificazione dei rischi, il trasferimento nel RCE e l’eventuale conversione da sistemi preesistenti o alternativi di classificazione. Non disciplina direttamente gli operatori, ma incide sui flussi informativi e sui processi interni delle autorità e dell’EASA.
Definizioni e riferimenti tecnici
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/2034 e aggiunge alcune definizioni tecniche utili per la conversione delle classificazioni, tra cui:
- metodologia ARMS-ERC, elaborata dal gruppo ARMS per la valutazione dei rischi operativi;
- ATM, inteso come gestione del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004;
- punteggi di gravità ATM Airborne, ATM Ground e ATM Overall;
- metodologia RAT, cioè lo strumento di analisi dei rischi elaborato da Eurocontrol.
Queste definizioni sono funzionali alla mappatura tra sistemi diversi e alla traduzione dei risultati nel formato ERCS.
Riesame, modifica e approvazione della classificazione
L’articolo 3 prevede che l’autorità competente o l’Agenzia riesamini la classificazione del rischio contenuta nella segnalazione di eventi e, se necessario, la modifichi e la approvi secondo l’ERCS. La norma distingue due ipotesi:
- conversione diretta obbligatoria per classificazioni elaborate con metodologie ARMS/ERCS 4x4 o RAT "ATM Overall";
- conversione manuale o altre procedure equivalenti per classificazioni ottenute con metodologie diverse, purché il risultato sia una classificazione ERCS equivalente.
L’allegato dettaglia i workflow di conversione diretta e manuale, distinguendo tra componente di gravità e componente di probabilità del punteggio ERCS.
Procedure di conversione nell’allegato
L’allegato disciplina nel dettaglio la trasformazione dei punteggi RAT e ARMS-ERC nel punteggio ERCS, che è composto da due caratteri: il primo relativo alla gravità dell’evento e il secondo alla probabilità. Le procedure sono articolate in due grandi filoni:
- conversione diretta, obbligatoria nei casi previsti, con workflow distinto per gravità e probabilità;
- conversione manuale, quando mancano i dati necessari alla conversione diretta o quando la metodologia originaria non consente un mapping automatico.
Per la gravità, la conversione diretta può richiedere informazioni su "Categoria di evento" e "Gruppo di massa"; in mancanza di tali dati si ricorre alla metodologia ERCS del regolamento delegato. Per la probabilità, il regolamento distingue tra classificazioni RAT con punteggio "ATM Overall", classificazioni con solo "ATM Ground" e classificazioni ARMS-ERC basate sulla matrice 4x4. In alcune ipotesi è ammessa solo la conversione manuale o la parziale mappatura delle barriere, sempre al fine di ottenere un punteggio ERCS equivalente.
Monitoraggio, riesame periodico e relazioni
L’articolo 4 impone agli Stati membri di trasmettere una relazione sull’uso dell’ERCS alla Commissione e all’Agenzia il 31 marzo 2026 e successivamente ogni cinque anni. L’Agenzia deve riesaminare tali informazioni e può avvalersi del supporto della rete di analisti della sicurezza aerea prevista dal regolamento (UE) n. 376/2014, oltre che di eventuali gruppi di esperti da essa costituiti.
L’articolo 5 completa il quadro del monitoraggio prevedendo il riesame periodico delle procedure di conversione da parte dell’Agenzia, così da assicurarne la costante attualità e pertinenza. Gli Stati membri devono inoltre notificare, ove opportuno, l’utilizzo della conversione manuale e delle altre procedure non dirette previste dall’articolo 3.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023. Il considerando 9 chiarisce che tale data è stata scelta per garantire che, sin dall’entrata in vigore, le segnalazioni caricate nell’RCE in un periodo annuale siano classificate in modo armonizzato, anche in vista del rapporto annuale sulla sicurezza dell’Agenzia previsto dal regolamento (UE) 2018/1139.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento stabilisce le modalità di attuazione dell’ERCS di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2034, al fine di assicurare un’applicazione armonizzata e coerente del sistema da parte degli Stati membri e dell’Agenzia.
Definizioni rilevanti
Si applicano le definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/2034. Sono inoltre definite, tra le altre, le nozioni di metodologia ARMS-ERC, ATM, punteggio di gravità ATM Airborne, ATM Ground, ATM Overall, metodologia RAT ed Eurocontrol.
Riesame e approvazione della classificazione dei rischi
L’autorità competente dello Stato membro o l’Agenzia deve riesaminare la classificazione contenuta nella segnalazione di eventi e, se necessario, modificarla e approvarla in conformità dell’ERCS. Se la classificazione deriva da ARMS/ERCS 4x4 o RAT "ATM Overall", deve essere usata la procedura di conversione diretta dell’allegato; per altre metodologie è ammessa la conversione manuale o altre procedure, purché producano una classificazione ERCS equivalente.
Monitoraggio e reporting periodico
Ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione e all’Agenzia una relazione sull’uso dell’ERCS il 31 marzo 2026 e successivamente ogni cinque anni. L’Agenzia riesamina le informazioni ricevute e può avvalersi della rete di analisti della sicurezza aerea e di gruppi di esperti.
Compatibilità con altri sistemi di classificazione
Le procedure di conversione dell’allegato devono essere riesaminate periodicamente dall’Agenzia per garantirne la pertinenza. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e all’Agenzia, se del caso, l’uso della conversione manuale e delle altre procedure di conversione ammesse.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2023 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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