Regolamento (UE) 2021/2077
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione del 26 novembre 2021 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello unionale, la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, pur segnalando rischi per gli utilizzatori che impongono misure di protezione. L’allegato stabilisce le condizioni d’uso, gli obblighi di etichettatura, le prescrizioni di sicurezza e i metodi di analisi, nonché la fine del periodo di autorizzazione al 19 dicembre 2031.
Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, alla messa sul mercato e all’uso dell’additivo L-valina prodotto da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre l’impiego dell’additivo, anche nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni tecniche indicate nell’allegato. È previsto l’obbligo di misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione, pur segnalando cautele specifiche per la tutela degli utilizzatori.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e rileva che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, con la documentazione prescritta. La sostanza oggetto della richiesta è la L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366, da classificare nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi".
Il parere EFSA del 17 marzo 2021 ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Tuttavia, l’Autorità non ha potuto escludere un rischio da inalazione né la possibilità che la sostanza sia irritante per pelle e occhi o sensibilizzante cutaneo. Per questo la Commissione ha ritenuto necessario imporre misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’additivo può essere impiegato anche nell’acqua di abbeveraggio, oltre che nei mangimi e nelle premiscele, secondo le condizioni indicate nell’allegato.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizioni di utilizzo e specifiche tecniche
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c371i e ne descrive la composizione: si tratta di una polvere con un tenore minimo di L-valina del 98% sulla sostanza secca e un tenore massimo di acqua dell’1,5%. La sostanza attiva è la L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico), formula chimica C5H11NO2, numero CAS 72-18-4.
L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico;
- la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
È inoltre previsto che sull’etichetta dell’additivo e della premiscela compaia l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Sicurezza degli utilizzatori
A fronte delle osservazioni dell’EFSA sui possibili rischi per gli utilizzatori, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare.
Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con le misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione:
- degli occhi;
- della pelle;
- delle vie respiratorie.
Metodi di analisi
L’allegato richiama i metodi di analisi da utilizzare per l’identificazione e la quantificazione della L-valina nei diversi supporti. In particolare, sono indicati:
- per l’identificazione dell’additivo: la "L-valine monograph" del Food Chemical Codex;
- per la quantificazione nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelatore fotometrico (IEC-VIS);
- per la quantificazione nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F;
- per la quantificazione nell’acqua: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FD).
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 19 dicembre 2031.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", è autorizzata come additivo per mangimi per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste (articolo 1).
Presupposti della decisione
La Commissione fonda l’autorizzazione sull’istruttoria avviata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 17 marzo 2021, che ha escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato possibili rischi da inalazione e di irritazione/sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Condizioni d’uso e specie destinatarie
L’additivo è destinato a tutte le specie animali. Può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio. In allegato non è indicata un’età massima né un tenore minimo o massimo specifico nel testo fornito, ma sono previste condizioni operative e di impiego da rispettare.
Obblighi di etichettatura e istruzioni per l’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza relativa alla necessità di considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri, in particolare in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Caratteristiche del prodotto e metodi di analisi
L’additivo è una polvere con almeno il 98% di L-valina sulla sostanza secca e un massimo dell’1,5% di acqua. È identificato con numero 3c371i; la sostanza attiva è L-valina (acido (2S) 2-ammino-3-metil-butanoico), formula C5H11NO2, CAS 72-18-4. L’allegato indica i metodi analitici per l’identificazione e la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi, nei mangimi composti e nell’acqua.
Durata dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 19 dicembre 2031.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).
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