Regolamento (UE) 2021/2078
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione del 26 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative di Eudamed, la banca dati europea dei dispositivi medici prevista dal regolamento (UE) 2017/745 e utilizzabile anche ai fini del regolamento (UE) 2017/746. Disciplina le forme di accesso, la registrazione degli attori, l’uso della nomenclatura EMDN, il supporto tecnico della Commissione e il trattamento dei dati personali. Contiene inoltre regole dettagliate per la gestione di malfunzionamenti, incidenti di sicurezza informatica e attività fraudolente, con meccanismi sostitutivi per garantire la continuità degli adempimenti. Prevede infine ambienti di prova e formazione per i servizi di scambio dati da macchina a macchina.
Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 per l’istituzione, l’accesso, il funzionamento e la sicurezza della banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed).
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione, alle autorità competenti degli Stati membri, alle autorità responsabili degli organismi notificati, agli organismi notificati, ai fabbricanti, mandatari, importatori, produttori di sistemi o kit procedurali e sponsor di indagini cliniche/studi delle prestazioni, nonché agli utenti autorizzati che operano per conto di tali soggetti. Regola l’accesso a Eudamed tramite sito web riservato e pubblico e tramite servizi di scambio di dati da macchina a macchina, ai fini degli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; sono previste disposizioni specifiche per malfunzionamenti, sicurezza informatica, attività fraudolente e siti di prova/formazione. Le banche dati nazionali e lo scambio con esse sono contemplati per l’interoperabilità.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2078 della Commissione – Eudamed
Il regolamento definisce le modalità di applicazione dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2017/745 per l’istituzione e la gestione della banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed). La disciplina risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di rendere la banca dati accessibile agli operatori istituzionali e privati, assicurando nel contempo trasparenza verso il pubblico, interoperabilità con le banche dati nazionali, continuità operativa e adeguati livelli di sicurezza informatica.
Ambito soggettivo e finalità operative
Eudamed è utilizzata dalla Commissione, dalle autorità competenti, dalle autorità responsabili degli organismi notificati, dagli organismi notificati, dai fabbricanti, dai mandatari, dagli importatori, dai produttori di sistemi o kit procedurali e dagli sponsor di indagini cliniche o studi delle prestazioni, per adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746. Il regolamento prevede inoltre il ruolo degli utenti autorizzati che agiscono per conto degli attori registrati, distinguendo tra accesso al sito riservato, al sito pubblico e ai servizi di scambio dati da macchina a macchina.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’atto, assumono rilievo le nozioni di:
- "attore", cioè il soggetto istituzionale o privato registrato in Eudamed per adempiere agli obblighi normativi;
- "utente autorizzato", ossia la persona fisica cui è stato concesso l’accesso a Eudamed per agire per conto di un attore;
- LAA, che gestisce determinate informazioni dell’attore e può concedere accessi ad altre persone fisiche;
- LUA, che può a sua volta concedere l’accesso ad altre persone fisiche per agire per conto dell’attore;
- "malfunzionamento", inteso come guasto significativo di Eudamed, anche determinato da caso fortuito o forza maggiore, idoneo a compromettere sicurezza o disponibilità del sistema.
Accesso a Eudamed e registrazione degli utenti
L’articolo 2 stabilisce che Eudamed è accessibile tramite:
- sito web riservato per gli utenti autorizzati;
- sito web pubblico per gli utenti non identificati;
- servizi di scambio di dati da macchina a macchina, riservati anzitutto alle autorità competenti e agli organismi notificati registrati, ma estendibili ad altri attori previa richiesta del LAA e approvazione della Commissione.
L’articolo 3 disciplina la registrazione. Per ottenere l’accesso riservato, la persona fisica crea un account sul servizio di autenticazione della Commissione. La Commissione registra direttamente le autorità competenti e le autorità responsabili degli organismi notificati, concedendo l’accesso iniziale a una prima persona fisica; gli Stati membri devono fornire alla Commissione i dati necessari su autorità e primi utenti. Gli organismi notificati sono registrati sulla base delle informazioni presenti in NANDO. Gli altri attori presentano una richiesta di registrazione tramite il sito riservato, corredata dalla dichiarazione sulle responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1; l’autorità nazionale competente approva la richiesta, salvo il caso degli sponsor di indagini cliniche o studi delle prestazioni. La nozione di autorità nazionale competente è individuata in funzione del luogo di stabilimento del potenziale attore, con regole specifiche per fabbricanti extra-UE e per produttori di sistemi o kit procedurali stabiliti fuori dall’Unione.
Una volta approvata la registrazione, il richiedente ottiene automaticamente l’accesso e diventa il primo utente autorizzato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, e tale primo utente è anche il primo LAA. Gli ulteriori accessi individuali sono concessi su richiesta e approvazione del LAA o del LUA. È inoltre previsto che un LAA possa chiedere alla Commissione una connessione da macchina a macchina per gli scambi tra la banca dati dell’attore ed Eudamed, se l’attore soddisfa le prescrizioni di sicurezza delle informazioni.
Nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN)
Nell’inserire informazioni sui dispositivi medici, gli utenti autorizzati devono utilizzare i codici di libero accesso della nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN). La Commissione deve renderla disponibile gratuitamente in Eudamed, così da garantire uniformità di classificazione e consultazione.
Supporto, documentazione e assistenza tecnica
La Commissione è tenuta a fornire supporto operativo agli utenti mediante un gruppo di supporto applicativo raggiungibile tramite una casella di posta elettronica dedicata. Deve inoltre mettere a disposizione la documentazione tecnica su Eudamed, le domande frequenti e la documentazione relativa ai servizi di scambio dati da macchina a macchina.
Proprietà della banca dati e protezione dei dati personali
La Commissione è proprietaria di Eudamed e dispone di pieni diritti di amministrazione. Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per adempiere agli obblighi dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746. Le categorie di dati trattati comprendono nomi, contatti e dati di identificazione/qualifica professionale di attori e di altre persone fisiche o giuridiche registrate nel sistema.
Funzionamento ordinario e disponibilità del sistema
La trasmissione dei dati a Eudamed si considera effettuata nel momento in cui i dati sono correttamente registrati nel sistema; il riferimento temporale è l’ora dell’Europa centrale (CET) o l’orario estivo dell’Europa centrale (CEST), secondo il periodo dell’anno. Eudamed deve essere accessibile in ogni momento, salvo i periodi di inattività necessari per manutenzione o nuove versioni, che devono essere annunciati preventivamente dalla Commissione sul sito riservato o pubblico, a seconda dei casi.
Malfunzionamenti e continuità degli adempimenti
L’articolo 8 disciplina in modo dettagliato le ipotesi di malfunzionamento. La Commissione deve adottare tutte le misure necessarie per prevenirli e individuarli senza ritardo; se un attore o un utente autorizzato ne sospetta uno, deve informarne immediatamente la Commissione.
Quando il malfunzionamento è accertato, la Commissione pubblica senza ritardo un avviso di malfunzionamento sul sito riservato o pubblico; se ciò non è possibile, lo pubblica, per quanto possibile, sul sito web dedicato ai dispositivi medici. Se il guasto impedisce l’inserimento dei dati, i termini di trasmissione sono sospesi e l’avviso deve indicare l’ora di pubblicazione e la probabile durata della sospensione.
Per gli obblighi collegati ad articoli specifici dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, il regolamento prevede una procedura a scaglioni:
- dopo 12 ore dalla pubblicazione dell’avviso, l’attore comunica informazioni generali sui dati pertinenti e segnala che la trasmissione è sospesa;
- dopo 24 ore, oppure anche prima se le autorità competenti lo richiedono dopo la prima comunicazione, l’attore trasmette i dati alle autorità secondo le modalità da esse prescritte;
- per altri obblighi, dopo 36 ore si applica una prima comunicazione analoga e, dopo cinque giorni, la trasmissione diretta alle autorità competenti su richiesta.
Quando il malfunzionamento cessa, la Commissione lo comunica alle autorità competenti e pubblica un nuovo avviso. Gli attori devono quindi inserire senza ritardo in Eudamed i dati la cui trasmissione era stata impedita.
Siti di prova e formazione
La Commissione deve predisporre ambienti separati per prove e formazione. I dati inseriti in tali ambienti sono fittizi e non sono messi a disposizione del pubblico. Prima del primo uso dei servizi machine-to-machine, l’attore deve aver completato almeno un tentativo di trasmissione tramite tali ambienti. Le modifiche ai servizi di scambio dati sono introdotte prima nei siti di prova e formazione e mantenute disponibili per un periodo definito dalla Commissione in collaborazione con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici.
Sicurezza informatica e gestione degli accessi anomali
L’articolo 10 impone la pubblicazione di quattro documenti essenziali: diritti e obblighi degli utenti, dichiarazione sulle responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni, informativa privacy e prescrizioni di sicurezza per lo scambio dati. Gli attori devono rispettare le modalità e condizioni previste nei documenti sulla sicurezza.
La Commissione può sospendere ogni accesso a Eudamed se sospetta un incidente, un rischio o una minaccia per la sicurezza informatica ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46. Può inoltre sospendere in tutto o in parte le funzionalità dei sistemi elettronici di Eudamed; se la sospensione impedisce l’inserimento dei dati, si applicano mutatis mutandis le regole sull’emergenza previste per i malfunzionamenti.
Chiunque venga a conoscenza, o sospetti, un incidente, un rischio o una minaccia per la sicurezza informatica deve informarne immediatamente la Commissione e gli Stati membri interessati.
Attività fraudolente
L’articolo 11 introduce una disciplina specifica contro le attività fraudolente. Se un’autorità competente, un LAA o un LUA sospetta che una richiesta di accesso sia fraudolenta, deve respingerla e informare immediatamente la Commissione tramite il gruppo di supporto applicativo. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di attività fraudolenta da parte di un utente autorizzato che comprometta la sicurezza informatica di Eudamed, può sospenderne temporaneamente l’accesso e deve informare senza ritardo Stati membri e attori interessati.
Qualsiasi attore o utente autorizzato che sospetti una frode deve segnalare immediatamente l’evento tramite il gruppo di supporto applicativo. Se la frode è accertata, la Commissione interrompe immediatamente l’accesso degli utenti interessati e può impedire loro accessi futuri tramite gli account creati sul servizio di autenticazione della Commissione, informando le autorità nazionali competenti e gli attori interessati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce, tra gli altri, "attore", "utente autorizzato", "amministratore locale dell’attore" (LAA), "amministratore locale dell’utente" (LUA) e "malfunzionamento". Le definizioni sono funzionali alla registrazione, alla gestione degli accessi e alla disciplina delle emergenze in Eudamed.
Modalità di accesso a Eudamed
L’articolo 2 prevede tre canali di accesso: sito web riservato per gli utenti autorizzati, sito web pubblico per gli utenti non identificati e servizi di scambio di dati da macchina a macchina. Questi ultimi sono disponibili per autorità competenti e organismi notificati registrati, e possono essere concessi ad altri attori su richiesta del LAA, se approvata dalla Commissione.
Registrazione degli attori e concessione degli accessi
L’articolo 3 disciplina la creazione dell’account sul servizio di autenticazione della Commissione, la registrazione delle autorità competenti e delle autorità responsabili degli organismi notificati, nonché la registrazione degli organismi notificati tramite NANDO. Per gli altri attori è prevista una richiesta di registrazione tramite sito riservato, con approvazione dell’autorità nazionale competente; per gli sponsor di indagini cliniche o studi delle prestazioni, la logica procedurale è specificamente adattata. La prima persona fisica autorizzata diventa il primo utente autorizzato e, di regola, il primo LAA. Sono inoltre previste richieste di accesso individuali per gli utenti che agiscono per conto dell’attore.
Nomenclatura europea dei dispositivi medici (EMDN)
L’articolo 4 impone l’uso dei codici di libero accesso della EMDN per fornire informazioni sui dispositivi in Eudamed. La Commissione deve rendere la nomenclatura disponibile gratuitamente all’interno della banca dati.
Supporto tecnico e amministrativo
L’articolo 5 obbliga la Commissione a istituire un gruppo di supporto applicativo, raggiungibile tramite una casella di posta elettronica dedicata, per fornire assistenza tempestiva agli utenti. È prevista anche la messa a disposizione della documentazione tecnica, delle FAQ e della documentazione a supporto dei servizi macchina a macchina.
Proprietà della banca dati e trattamento dei dati personali
L’articolo 6 attribuisce alla Commissione la proprietà di Eudamed e pieni diritti di amministrazione. Il trattamento dei dati personali avviene per adempiere agli obblighi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 e riguarda, in particolare, nomi, contatti e dati identificativi/professionali di attori e altre persone registrate.
Regole di funzionamento e disponibilità del sistema
L’articolo 7 stabilisce che la trasmissione dei dati si considera eseguita quando i dati sono correttamente registrati in Eudamed, con riferimento al CET/CEST. La banca dati deve essere accessibile in qualsiasi momento, salvo periodi di inattività per manutenzione o nuove versioni, che devono essere preventivamente annunciati.
Malfunzionamenti: avvisi, sospensione dei termini e procedure alternative
L’articolo 8 impone alla Commissione di prevenire e individuare i malfunzionamenti e prevede che, in caso di sospetto, l’attore o l’utente autorizzato informi immediatamente la Commissione. In caso di malfunzionamento, la Commissione pubblica un avviso e può sospendere i termini di trasmissione dei dati. Se il malfunzionamento impedisce determinati obblighi del regolamento (UE) 2017/745 o 2017/746, si attivano procedure sostitutive dopo 12/24 ore o 36 ore/5 giorni, a seconda del tipo di obbligo, con comunicazioni alle autorità competenti, alla Commissione e, se del caso, all’organismo notificato interessato. Una volta cessato il malfunzionamento, la Commissione ne dà comunicazione e gli attori reinseriscono senza ritardo i dati non trasmessi.
Siti web per prove e formazione
L’articolo 9 impone alla Commissione di mettere a disposizione ambienti di prova e formazione. I dati inseriti sono fittizi e non pubblici. Prima del primo uso dei servizi machine-to-machine, l’attore deve completare almeno un test di trasmissione; le modifiche ai servizi sono introdotte prima negli ambienti di prova e mantenute disponibili per un periodo definito con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici.
Sicurezza informatica e sospensione per rischio informatico
L’articolo 10 richiede la pubblicazione di documenti su diritti e obblighi degli utenti, responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni, informativa privacy e requisiti di sicurezza per lo scambio dati. Gli attori devono rispettare le condizioni di sicurezza previste. La Commissione può sospendere l’accesso a Eudamed o alcune funzionalità in presenza di incidenti, rischi o minacce per la sicurezza informatica; in tali casi, se l’inserimento dei dati è ostacolato, si applicano mutatis mutandis le regole dell’articolo 8. Gli attori e gli utenti autorizzati devono segnalare immediatamente alla Commissione e agli Stati membri interessati qualsiasi sospetto o conoscenza di tali eventi.
Attività fraudolente degli utenti
L’articolo 11 prevede il rigetto delle richieste di accesso sospette di frode e la relativa informazione immediata alla Commissione. Se la Commissione ha un ragionevole sospetto di attività fraudolenta di un utente autorizzato, può sospenderne temporaneamente l’accesso e informa gli Stati membri e gli attori interessati. In caso di accertata frode, la Commissione interrompe immediatamente l’accesso e può impedire futuri accessi dagli account interessati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 12 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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