Regolamento (UE) 2021/2076
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione del 26 novembre 2021 relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'uso dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva resa dall'EFSA e della verifica delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione stabilisce anche specifiche condizioni di impiego, tra cui la protezione del prodotto per i ruminanti, limiti connessi all'esposizione alle endotossine e obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e contiene nell'allegato le caratteristiche della sostanza, i metodi di analisi e le prescrizioni operative.
Autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai soggetti che immettono sul mercato e utilizzano l'additivo e le premiscele contenenti L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210. Riguarda i mangimi destinati a tutte le specie animali, con prescrizioni specifiche per i ruminanti, per i quali la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale. È applicabile nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'allegato fissa condizioni tecniche, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione autorizza l'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'intervento si colloca nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e recepisce l'esito favorevole della valutazione scientifica dell'EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura alle condizioni d'uso proposte, con l'adozione di specifiche cautele per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per l'autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento e corredata della documentazione richiesta. Nel parere del 27 gennaio 2021 l'EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l'additivo non presenta effetti negativi sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente; per i ruminanti, tuttavia, la sostanza deve essere protetta dalla degradazione ruminale. L'EFSA ha inoltre rilevato una lieve irritazione oculare e un rischio da inalazione legato all'attività endotossinica e alla polverizzazione dell'additivo.
Ambito di applicazione e classificazione dell'additivo
L'autorizzazione riguarda l'uso dell'L-triptofano come additivo per l'alimentazione animale in tutte le specie. La sostanza è classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il regolamento precisa che l'efficacia come fonte di triptofano è riconosciuta per gli animali non ruminanti e che, per rendere la supplementazione ugualmente efficace nei ruminanti, il prodotto deve essere protetto dalla degradazione ruminale.
Condizioni di impiego e misure di sicurezza
L'allegato prevede una serie di prescrizioni vincolanti per l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'additivo. In particolare:
- l'operatore del settore dei mangimi deve garantire che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione comportino un'esposizione massima di 1600 UI endotossine/m3 di aria;
- per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale;
- devono essere adottate procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori;
- qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Obblighi di etichettatura
L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve riportare una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-triptofano occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali, al fine di evitare squilibri. Si tratta di una prescrizione rilevante per gli operatori che formulano mangimi e premiscele, poiché incide sulla corretta informazione dell'utilizzatore finale e sulla gestione nutrizionale delle razioni.
Caratteristiche della sostanza e metodi di analisi
L'allegato identifica l'additivo come L-triptofano prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80210. Sono indicate le caratteristiche di composizione: polvere con tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e tasso massimo di umidità dell'1%, con tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). Vengono inoltre precisati la formula chimica C11H12N2O2 e il numero CAS 73-22-3. Per i controlli e l'identificazione sono richiamati i seguenti metodi di analisi:
- monografia "L-thryptophan monograph" del Food Chemical Codex per l'identificazione nell'additivo;
- HPLC-FLD secondo EN ISO 13904 per la determinazione del triptofano in additivi e premiscele;
- HPLC-FLD ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte G, per la determinazione nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell'allegato è indicata la fine del periodo di autorizzazione al 19 dicembre 2031. In tal modo l'atto consente l'immissione sul mercato dell'additivo, ma entro un perimetro tecnico e di sicurezza definito puntualmente dalla Commissione.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
L'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale ai sensi dell'articolo 1, nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si fonda sulla verifica che siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Condizioni d'uso e cautele per i ruminanti
Per i ruminanti l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale, al fine di garantire l'efficacia della supplementazione e la sicurezza d'impiego. L'allegato impone inoltre che l'operatore garantisca un'esposizione massima alle endotossine pari a 1600 UI endotossine/m3 di aria, in relazione al tenore di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell'additivo.
Prescrizioni di etichettatura
L'etichetta dell'additivo e delle premiscele deve recare l'avvertenza: "In caso di supplementazione con L-triptofano, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri."
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Specifiche tecniche, composizione e metodi di analisi
L'allegato descrive l'additivo come polvere con tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e umidità massima dell'1%, con tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). Indica inoltre la formula chimica C11H12N2O2, il numero CAS 73-22-3 e i metodi analitici da utilizzare per l'identificazione e la determinazione del triptofano nell'additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell'allegato è indicata una fine del periodo di autorizzazione al 19 dicembre 2031.
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