Sentenza del 19/03/2018 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRPEF IVA addizionali - Società estinta - Art. 2485 c.c. - Società collettiva - Responsabilità soci successori - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al reddito imputato per trasparenza dalla società, sostenendo: l'illegittimità dell'accertamento notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese; l'uso di un processo verbale che avrebbe già originato un diverso accertamento poi annullato; la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai debiti societari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado. Ha escluso l'applicazione retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, precisando che il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi. Tuttavia, ha ritenuto che l'estinzione della società non elimini le obbligazioni tributarie residue: esse si trasferiscono ai soci, quali successori della società, secondo la loro responsabilità. Gli avvisi intestati alla società estinta erano quindi validamente notificati agli ex soci. È stata inoltre ritenuta valida la tassazione per trasparenza del reddito della SNC ai sensi dell'art. 5 TUIR. L'eccezione relativa al precedente accertamento è stata respinta perché tale atto era divenuto definitivo per mancata impugnazione e la sentenza richiamata riguardava un'altra annualità. L'avviso è stato confermato e il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
La norma ha natura sostanziale e non interpretativa, quindi non è retroattiva. Il differimento quinquennale si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina, o successivamente.
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società produce l'estinzione dell'ente, ma non determina necessariamente l'estinzione dei rapporti giuridici ancora pendenti: le obbligazioni residue possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
Art. 5 TUIR
Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli utili. La regola continua a operare anche quando l'accertamento riguarda una società estinta, purché sia notificato ai soci successori.
D.Lgs. 6/2003
La riforma del diritto societario costituisce il quadro normativo del principio secondo cui la cancellazione dal Registro delle imprese può determinare un fenomeno successorio dei rapporti residui in favore o a carico dei soci.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6070/2013
Dopo la cancellazione, le obbligazioni non soddisfatte della società non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci: nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione per i soci a responsabilità limitata e illimitatamente per i soci che già rispondevano illimitatamente.
Cassazione, sentenza n. 6743/2015
Ha escluso la retroattività dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 e ha limitato il differimento quinquennale alle cancellazioni richieste durante la vigenza della nuova disciplina.
Cassazione, sentenza n. 12953/2017
Gli avvisi di accertamento relativi a società estinte devono essere notificati ai soci, in quanto successori nelle obbligazioni tributarie della società.
Cassazione, sentenza n. 23577/2012
Conferma la necessità di considerare i soci quali destinatari degli atti tributari relativi alle obbligazioni di una società estinta, in quanto subentranti nei rapporti residui.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non comporta automaticamente l'estinzione dei debiti tributari già sorti o accertabili: tali obbligazioni possono trasferirsi ai soci.
- Per una società in nome collettivo, i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali secondo il regime di responsabilità vigente prima dell'estinzione; la responsabilità può quindi essere illimitata.
- Gli atti tributari riferiti a una società estinta devono essere portati a conoscenza dei soci successori. La sola intestazione formale alla società non impedisce la validità dell'atto se la notifica è effettuata anche ai soci.
- Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 non si applica retroattivamente alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.
- Nelle società di persone, il reddito societario è imputato ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR, anche se gli utili non sono stati materialmente distribuiti.
- Un precedente accertamento o una precedente sentenza possono incidere sul nuovo giudizio solo se riguardano lo stesso atto, la stessa annualità e la stessa questione; l'erroneo riferimento a un'altra annualità non determina l'annullamento dell'accertamento.
- L'eventuale responsabilità del socio può dipendere anche dalla prova di quanto ricevuto in sede di liquidazione, quando il regime applicabile non prevede responsabilità illimitata.
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