Sentenza n. 1427/2026 - Napoli, Sezione 6
avverso il silenzio serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in permesso di soggiorno per lavoro subordinato acquisita con prat. n. -OMISSIS-, affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione ad emettere un provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Napoli sull'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato l'11 dicembre 2024 un'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, con annotazione "lavoro", chiedendo la conversione in permesso per lavoro subordinato in ragione di un rapporto di lavoro regolare nel settore edile. Ha documentato il contratto, le buste paga e la certificazione reddituale e ha successivamente sollecitato l'Amministrazione il 16 luglio e il 22 settembre 2025. Alla data di notificazione del ricorso, il 9 dicembre 2025, la Questura non aveva adottato alcun provvedimento né fornito comunicazioni interlocutorie. Sono state dedotte la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la conclusione dei procedimenti di rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno, nonché la sussistenza della facoltà di conversione prevista dall'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023. Nel corso del giudizio la Questura ha formulato richieste integrative soltanto il 4 febbraio 2026. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito imponibile per il 2024 di euro 3.895,95 e l'impossibilità di produrre la certificazione consolare relativa agli eventuali redditi esteri.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Questura, ritenendo provato l'avvio del procedimento e ampiamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, qualificato come perentorio. La facoltà di conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro è stata ritenuta espressamente conservata dall'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, sicché sussisteva una legittima e qualificata aspettativa a una decisione espressa. La richiesta istruttoria formulata dopo l'instaurazione del giudizio non ha sanato l'inerzia pregressa, ma ne ha confermato la durata irragionevole. La Questura è stata ordinata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con termine sostitutivo di trenta giorni. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato: il requisito reddituale è stato ritenuto integrato e, quanto alla documentazione dei redditi esteri, è stata ritenuta sufficiente l'autodichiarazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021. Le spese di giudizio sono state compensate; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200, oltre accessori, a carico dello Stato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda
Il termine di sessanta giorni per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è stato qualificato come perentorio; il suo decorso senza provvedimento determina silenzio-inadempimento.
art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge
Conserva la facoltà di conversione in permesso per lavoro dei permessi per protezione speciale rientranti nella disciplina transitoria.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Fondano l'azione contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Prevede il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Richiede la non manifesta infondatezza della pretesa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Prevede per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea la documentazione consolare sui redditi esteri, ferma la possibilità di dichiarazione sostitutiva nei casi indicati dalla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 157/2021
nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta [...], di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione
Ha escluso l'inammissibilità automatica della domanda di patrocinio quando il cittadino non appartenente all'Unione europea non possa produrre la certificazione consolare e presenti una dichiarazione sostitutiva.
Massime di principio
- L'amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso ogni procedimento avviato su istanza di parte quando il richiedente vanti una posizione qualificata a ottenere una decisione, anche se l'esito può essere negativo.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 per il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno è perentorio; il suo superamento senza decisione integra silenzio-inadempimento impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- La richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio non sana l'inerzia già maturata né esclude l'obbligo del giudice di ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato.
- La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023 mantiene la facoltà di convertire in permesso per lavoro i permessi per protezione speciale rientranti nel suo ambito, ove sussistano i requisiti di legge.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato richiesto da cittadini non appartenenti all'Unione europea, l'impossibilità di produrre la certificazione consolare sui redditi esteri può essere supplita da una dichiarazione sostitutiva, secondo i limiti individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021.
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