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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 20099 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero a tassazione di maggiori redditi non dichiarati dalla società per gli anni d'imposta 2000-2004, imputati per trasparenza ai soci ai fini IRPEF, oltre alle imposte IRAP e IVA. La CTR aveva escluso, nei confronti di B.F., le sanzioni per infedele dichiarazione ritenendo che, quale socia accomandante estranea alla gestione, non avesse dolo o colpa. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale esclusione, sostenendo che anche il socio non amministratore risponde della sanzione quando abbia omesso o esercitato insufficientemente i poteri di controllo, consultazione della contabilità e richiesta del rendiconto sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, dichiarando dovute le sanzioni amministrative applicate a B.F. La Corte ha affermato che l'imputazione al socio del maggior reddito della società di persone comporta anche l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, poiché la colpa del socio non amministratore può consistere nell'omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo sulla gestione e sulla documentazione contabile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre B.F. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    La responsabilità per la sanzione amministrativa tributaria richiede dolo o colpa.

    La sanzione non richiede necessariamente una condotta dolosa: è sufficiente la colpa, che per il socio non amministratore può derivare dal mancato o insufficiente esercizio dei poteri di controllo e informazione sulla gestione sociale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, TUIR

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    La rettifica del reddito della società di persone si riflette fiscalmente sui soci mediante imputazione per trasparenza e può comportare anche l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46

    Prevede la sanzione per infedele dichiarazione.

    La sanzione può essere applicata al socio in relazione al maggior reddito sociale imputato ai fini IRPEF, purché sussista almeno la colpa.

  • Codice civile, disciplina della società in accomandita semplice

    La posizione di socio accomandante, pur comportando l'estraneità all'amministrazione ordinaria della società, non esclude i poteri di controllo, consultazione dei documenti contabili e richiesta del rendiconto. L'omesso esercizio di tali poteri può integrare colpa sanzionabile.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l'imputazione per trasparenza del maggior reddito accertato alla società può comportare anche l'applicazione al socio della sanzione per infedele dichiarazione.
  • La qualifica di socio accomandante o, più in generale, di socio non amministratore, non esclude automaticamente la responsabilità sanzionatoria: il socio deve esercitare i poteri di controllo e informazione previsti dalla legge.
  • Per configurare la responsabilità del socio non è necessario dimostrare il dolo o la partecipazione diretta alla gestione; può essere sufficiente la colpa derivante dall'omesso o insufficiente controllo della contabilità e dell'attività sociale.
  • In situazioni analoghe, il socio può cercare di escludere la sanzione dimostrando concretamente di essere stato privo dei poteri di controllo, di averli esercitati diligentemente oppure di non poter imputare a sé alcuna negligenza nella verifica dei dati dichiarati.
  • L'accertamento del maggior reddito sociale e l'applicazione della sanzione al socio sono collegati, ma la sanzione richiede comunque la verifica dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo.

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