Cassazione Civile, Ordinanza n. 12765/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una procedura espropriativa dichiarata illegittima e dalla successiva adozione, da parte del comune, di un provvedimento di acquisizione in sanatoria ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con contestuale liquidazione dell’indennità. Le ricorrenti, moglie e figlia del destinatario originario, hanno proposto opposizione avanti alla Corte d’appello contro l’indennità liquidata, sostenendo in via preliminare di non aver avuto conoscenza del provvedimento notificato al loro dante causa ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perché questi si era trasferito altrove di fatto. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2953 c.c. e erronea applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150/2011, perché la domanda avrebbe avuto natura di actio iudicati derivante da sentenza amministrativa; (2) ulteriore censura contro l’interpretazione estensiva dell’art. 29 d.lgs. 150/2011, ritenuta incompatibile con la natura eccezionale del rimedio ex art. 42-bis; (3) violazione del principio di irretroattività e del tempus regit actum, poiché la vicenda ablativa era iniziata nel 1995, prima dell’entrata in vigore delle norme applicate; (4) erroneo diniego della remissione in termini ex art. 153 c.p.c., assumendo la scusabilità dell’errore per un preteso contrasto giurisprudenziale sull’ammissibilità e sul giudice competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché contrari a principi già consolidati: le controversie sulla determinazione dell’indennizzo da acquisizione sanante ex art. 42-bis rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e sono devolute, in unico grado, alla corte d’appello ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 150/2011, interpretato estensivamente. Ha reputato infondato il terzo motivo perché la domanda indennitaria era stata proposta nel 2016, sicché correttamente la sua ammissibilità è stata verificata alla luce della disciplina processuale vigente; inoltre l’ultimo comma dell’art. 42-bis esclude dubbi di applicazione temporale. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che l’asserito contrasto giurisprudenziale riguardava semmai il riparto di giurisdizione e non giustificava la mancata tempestiva impugnazione; in ogni caso la questione risultava già risolta dalle Sezioni Unite al momento dell’introduzione del giudizio. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante ha natura intrinsecamente indennitaria e la disciplina finale della norma esclude dubbi sull’applicazione alla fattispecie, anche se gli antefatti risalgono a epoca anteriore.
art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Va interpretato estensivamente e si applica anche alle controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo da acquisizione sanante, devolute in unico grado alla corte d’appello.
art. 2953 c.c.
La censura che invoca l’actio iudicati è respinta perché la controversia non viene ricondotta all’esecuzione di un giudicato, ma alla determinazione di un’indennità conseguente al provvedimento di acquisizione.
art. 140 c.p.c.
Richiamato solo in fatto con riferimento alla notificazione del provvedimento al destinatario originario.
art. 153 c.p.c.
La remissione in termini è esclusa perché l’errore non è ritenuto scusabile e il preteso contrasto giurisprudenziale non incideva sull’onere di tempestiva impugnazione.
art. 360, n. 1, c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibili i primi due motivi, in quanto formulati in contrasto con principi di diritto ormai consolidati.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiamato per chiarire il pregresso contrasto sulla giurisdizione in materia di acquisizione sanante, ormai superato dalle Sezioni Unite.
art. 24 Cost.
Non è ravvisata violazione del diritto di azione, perché la disciplina processuale non impedisce l’accesso al giudice ma lo conforma con regole di ammissibilità ragionevoli.
artt. 6 e 13 CEDU
Le regole di decadenza e ammissibilità sono compatibili con la Convenzione, poiché il diritto di accesso al giudice non è assoluto e può subire limitazioni proporzionate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 sono devolute al giudice ordinario e, in unico grado, alla corte d’appello, con applicazione estensiva dell’art. 29 d.lgs. 150/2011.
- L’indennità da acquisizione sanante ha natura indennitaria e non trasforma la lite in un’azione di esecuzione del giudicato; pertanto non opera l’art. 2953 c.c. come titolo autonomo per sottrarla alla disciplina speciale di impugnazione.
- Le regole processuali che impongono un termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento di determinazione dell’indennizzo sono compatibili con il diritto di difesa e con la CEDU, purché non svuotino il diritto di accesso al giudice.
- La remissione in termini richiede un errore realmente scusabile; non basta allegare un preteso contrasto giurisprudenziale quando la questione, al momento dell’azione, sia già stata composta dalla giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di un rimedio speciale con termine decadenziale, la parte interessata deve comunque attivarsi tempestivamente secondo la disciplina vigente al momento del ricorso, anche se i fatti sostanziali della vicenda sono anteriori.
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