Cassazione Civile, Sentenza n. 14329/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva accolto l'appello del contribuente contro l'avviso di accertamento IRPEF relativo alle somme corrisposte dall'A.S.P. di Crotone al dirigente medico a titolo di risarcimento per la mancata attivazione della 'retribuzione di risultato' (art. 52 c.c.n.l.). L'ufficio sosteneva che le somme costituissero risarcimento di lucro cessante (mancato guadagno) e pertanto fossero imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, e art. 51 del d.P.R. 917/1986, con applicazione eventualmente a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b). Il contribuente invece aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento di un danno da perdita di chance e la C.T.R. aveva ritenuto che tali somme non fossero rilevanti fiscalmente perché non reintegravano redditi perduti ma riparavano un pregiudizio di natura diversa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante); se invece riparano un danno da perdita di chance (danno emergente) non sono imponibili. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione effettuata dal giudice del lavoro e dalla C.T.R., osservando altresì che il richiamo all'art. 52 del c.c.n.l. serve solo per la quantificazione del quantum e non ne muta la natura risarcitoria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti [...]
La norma stabilisce che sono imponibili le somme risarcitorie dirette a reintegrare perdite di reddito (lucro cessante). Non sono imponibili le somme che riparano pregiudizi di natura diversa, come il danno da perdita di chance.
art. 51, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato nel motivo di ricorso dall'Agenzia come norma collegata alla qualificazione delle somme come reddito di lavoro dipendente; nel testo del giudizio non è stata però ritenuta applicabile alla liquidazione riconosciuta per perdita di chance.
art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norma richiamata dall'Agenzia per la possibile tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quelli di competenza; la Corte ha però ritenuto non applicabile la tassazione perché la natura della somma è risarcitoria per perdita di chance.
art. 52 del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria
Richiamato dalle parti e utilizzato come criterio per la quantificazione dell'importo; la Corte osserva che il riferimento al contratto collettivo vale solo per il calcolo del quantum e non altera la natura non reddituale del danno da perdita di chance.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Citato con riferimento all'esenzione dall'applicazione di alcune disposizioni sulle spese processuali per le amministrazioni pubbliche; la Corte rileva che non si applica nel caso concreto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra lucro cessante (mancata percezione di redditi) e danno emergente/perdita di chance: solo il primo è fiscalmente imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR.
- La natura giuridica del risarcimento dipende dal titolo sostanziale accertato dal giudice (es. sentenza del lavoro). Se il giudice riconosce perdita di chance, le somme non sono Reddito imponibile anche se quantificate con parametri retributivi.
- Il meccanismo o i criteri usati per quantificare il risarcimento (es. richiamo al c.c.n.l.) non modificano la qualificazione del danno: il riferimento al contratto serve per il quantum e non per trasformare il titolo della somma in retributivo.
- Se si sostiene la tassabilità di una somma transattiva, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la funzione economica della somma è quella di reintegrare redditi perduti e non di riparare un danno diverso.
- In operazioni similari è utile valutare la motivazione della sentenza di merito e la natura del danno accertato (documentazione/processuali atti di transazione), poiché la qualificazione giudiziale influenza la rilevanza fiscale.
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