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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 30 maggio 2025, n 585.

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 30 maggio 2025, n. 585, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 585 del 30 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nei confronti dell'amministrazione debitrice, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell'ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, unitamente alla mancata esecuzione da parte dell'amministrazione, consente al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine specifico.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva entro un termine ulteriore, quando sussista il rischio concreto di protrazione dell'inottemperanza dell'amministrazione.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l'importo giornaliero e il periodo di decorrenza fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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