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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8281 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un preavviso di fermo amministrativo e 70 cartelle di pagamento. L'I.R.M.I. aveva contestato la mancata o irregolare notifica delle cartelle e aveva disconosciuto, in termini generici e preventivi, la conformità agli originali delle copie scannerizzate prodotte da Equitalia. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto necessario il deposito degli originali e la verificazione delle copie ai sensi degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c. Equitalia ha impugnato tale decisione, sostenendo che il disconoscimento non fosse specifico né tempestivo e che le copie potessero essere utilizzate come prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla giurisdizione sulle cartelle per contributi previdenziali, per difetto di interesse. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che il disconoscimento della conformità delle copie fotografiche o fotostatiche deve essere espresso, specifico e riferito ai singoli documenti e al concreto profilo contestato. Nel caso concreto, la contestazione preventiva e generica dell'I.R.M.I., non ribadita con riferimento alle copie effettivamente prodotte, non impediva l'utilizzazione delle copie con efficacia probatoria equivalente agli originali. Il quarto motivo è stato respinto perché, per le notifiche a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica mediante la produzione dell'avviso di ricevimento. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio ad altra composizione, affinché decidesse nuovamente nel merito sulle questioni relative alle cartelle per le quali Equitalia aveva prodotto la documentazione delle notifiche. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiede un interesse concreto e attuale all'impugnazione. Un motivo è inammissibile quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe alla parte un'utilità ulteriore rispetto a quella già ottenuta.

  • Art. 2719 c.c.

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

    Il disconoscimento della copia deve essere formale, specifico e non equivoco; deve indicare il documento contestato e il profilo di difformità, non potendo consistere in una contestazione preventiva e generica di ogni futura produzione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5

    Disciplina il deposito e l'esibizione degli atti e dei documenti nel processo tributario. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la contestazione non impedisse l'utilizzo delle copie prodotte.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Riguarda le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e la conservazione della documentazione relativa alle notifiche.

  • Artt. 139, 140, 148 e 149 c.p.c. e art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973

    Regolano le modalità delle notificazioni, comprese quelle presso la sede del destinatario e a mezzo posta. La regolarità deve risultare dalla documentazione attestante la consegna.

  • Cass. n. 4891/2015

    In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

    L'avviso di ricevimento è il documento idoneo a dimostrare la consegna del plico e la relativa data; la sola affermazione dell'avvenuta notifica non è sufficiente.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica, riferita al singolo documento e formulata con una chiara indicazione del vizio contestato; una formula preventiva e generica normalmente non è sufficiente.
  • Se la copia non viene validamente disconosciuta, può essere utilizzata nel processo con efficacia probatoria equivalente a quella dell'originale, senza necessità automatica di depositare l'originale o attivare una verificazione.
  • Per contestare efficacemente una notifica occorre distinguere tra la contestazione della conformità del documento e la contestazione della regolarità della notifica: quest'ultima deve indicare concretamente quale formalità sarebbe stata violata.
  • Nelle notifiche a mezzo posta, l'agente notificante deve normalmente produrre l'avviso di ricevimento, perché esso dimostra la consegna del plico e la data del perfezionamento della notifica.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito: elimina la sentenza impugnata e rimette la causa a un diverso collegio, che dovrà applicare i principi indicati dalla Corte e riesaminare le questioni ancora aperte.

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