Corte di giustizia, Sentenza C-667/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018. — Francesca Cadeddu contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari e a. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di «beneficiario» – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi, maggiorata dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale. — Causa C-667/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il divieto di detrazioni o trattenute dell’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 tutela il pagamento integrale dei contributi UE al soggetto che, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, è il vero beneficiario dell’operazione. Nel caso delle borse di studio del progetto "Master and Back", tale beneficiario è l’organismo regionale attuatore, non la persona fisica borsista. Di conseguenza, l’assoggettamento della borsa a IRPEF non è incompatibile con il diritto UE.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006: se il divieto di detrazioni o trattenute sui contributi UE impedisca l’assoggettamento a IRPEF di una borsa di studio cofinanziata dal FSE.
La questione giuridica
Se l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa tributaria nazionale che assimila le borse di studio ai redditi di lavoro dipendente e le assoggetta a IRPEF, quando la borsa è concessa dall’organismo pubblico incaricato dell’attuazione di un progetto selezionato dall’autorità di gestione e finanziato con fondi strutturali europei.
Principio di diritto
L’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, letto con l’articolo 2, punto 4, non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta sul reddito le borse di studio cofinanziate dal Fondo sociale europeo, quando la persona fisica percettrice non è il "beneficiario" del regolamento: tale qualifica spetta all’organismo, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’attuazione dell’operazione. Il divieto di detrazioni o trattenute garantisce il pagamento integrale del contributo pubblico al beneficiario dell’operazione, ma non impedisce che il percettore finale persona fisica sia tassato in base alla normativa fiscale generale, se l’onere è indipendente dall’importo del contributo UE e non incide sul meccanismo di erogazione al beneficiario del progetto.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1083/2006
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006
- Articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006
- Articolo 50, paragrafo 1, lettera c), del TUIR
- Regolamento (CEE) n. 4253/88
- Regolamento (CEE) n. 2052/88
- Regolamento (CEE) n. 2082/93
Rinvio pregiudiziale sull’imposizione fiscale di una borsa di studio cofinanziata dal FSE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari in una controversia tra una borsista e l’amministrazione finanziaria italiana, oltre che con la Regione autonoma della Sardegna e la sua agenzia per il lavoro. La questione attiene alla compatibilità con il regolamento (CE) n. 1083/2006 della tassazione IRPEF di una borsa di studio finanziata con fondi strutturali europei.
Fatti e procedimento principale
La Regione autonoma della Sardegna, nell’ambito del programma operativo volto a rafforzare l’alta formazione in Sardegna, aveva selezionato il progetto "Master and Back", destinato a sostenere studenti post-universitari e ricercatori. Alla sig.ra Cadeddu fu concessa una borsa di studio di EUR 69 818, cofinanziata dal Fondo sociale europeo.
Al momento dell’erogazione, l’importo fu assoggettato a ritenuta a titolo di acconto IRPEF, oltre alle addizionali regionale e comunale. La contribuente chiese il rimborso delle somme trattenute, sostenendo che ciò fosse contrario all’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, ma l’Agenzia delle entrate respinse l’istanza richiamando la disciplina fiscale interna e negando che la borsista potesse essere qualificata come "beneficiario" ai sensi del regolamento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale domandava, in sostanza, se:
- la nozione di "beneficiario" di cui all’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 1083/2006 comprenda anche la persona fisica che riceve la borsa di studio;
- il divieto di "detrazione o trattenuta" di cui all’articolo 80 comprenda le ritenute fiscali applicate a titolo di IRPEF;
- conseguentemente, una norma nazionale come l’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, che assimila le borse di studio ai redditi di lavoro dipendente, sia incompatibile con il diritto dell’Unione quando la borsa è cofinanziata dal FSE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento n. 1083/2006, che definisce rispettivamente "operazione" e "beneficiario";
- l’articolo 80 del medesimo regolamento, che impone agli Stati membri di garantire ai beneficiari il pagamento integrale del contributo pubblico senza detrazioni o trattenute;
- l’articolo 50, paragrafo 1, lettera c), del TUIR, che qualifica come redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio;
- come antecedente giurisprudenziale, l’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, nonché le sentenze Commissione/Portogallo e Porto Antico di Genova.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, i quali devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione e senza ostacolare il funzionamento del meccanismo dei fondi strutturali.
Rileva poi che l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006 riprende la logica del pagamento integrale degli aiuti già presente nella precedente normativa sui fondi strutturali. Tuttavia, tale principio va letto alla luce delle definizioni del regolamento stesso.
In particolare, la nozione di "beneficiario" non coincide con qualsiasi destinatario materiale degli importi, ma indica un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. L’"operazione" è il progetto selezionato dall’autorità di gestione e attuato da uno o più beneficiari.
Applicando tali definizioni al caso concreto, la Corte osserva che il progetto "Master and Back" era stato selezionato nell’ambito del programma operativo e attuato dalla Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro. Pertanto, la borsista, pur essendo la persona fisica che riceveva gli importi, non era il "beneficiario" ai sensi del regolamento; tale qualifica spettava invece all’organismo regionale attuatore.
Ne consegue che l’articolo 80 tutela il pagamento integrale degli importi verso l’organismo beneficiario dell’operazione, ma non impedisce che la borsa di studio percepita dalla persona fisica sia assoggettata a imposta secondo la disciplina fiscale nazionale. La Corte distingue, in sostanza, tra il rapporto UE di finanziamento del progetto e il regime tributario applicabile al percettore finale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 80 del regolamento n. 1083/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, non osta a una normativa tributaria nazionale come quella italiana, che assoggetta all’IRPEF gli importi concessi a titolo di borsa di studio dall’organismo pubblico incaricato dell’attuazione del progetto finanziato con fondi strutturali europei.
Principio affermato
Il divieto di detrazioni o trattenute sui contributi pubblici previsto dal regolamento n. 1083/2006 protegge l’integrità del finanziamento UE nei confronti del beneficiario dell’operazione, non la posizione fiscale della persona fisica che riceve materialmente la borsa di studio. Se la persona fisica non è il beneficiario in senso tecnico del regolamento, la tassazione nazionale della borsa resta compatibile con il diritto dell’Unione.
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